Livello: fondo
Estremi cronologici: 1894 - 1950Consistenza: 25 unità
Le Congregazioni di carità dello Stato italiano discendono da quelle
istituite negli Stati Sardi con il compito di amministrare i proventi della carità
privata e quasi tutti gli istituti di beneficenza pubblica. Con la legge sulle Opere
pie del 3 agosto 1862 esse vennero estese al Regno d'Italia e assoggettate
all'esclusiva competenza dell'autorità laica. La legge del 17 luglio 1890 erigeva in
ogni comune una Congregazione di carità e poneva sotto la sua amministrazione tutte
le Opere pie e gli enti morali aventi lo scopo di "prestare assistenza ai poveri,
tanto in stato di sanità quanto di malattia" e di "procurare l'educazione,
l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi
altro modo il miglioramento morale ed economico" (art. 1). Il carattere non
confessionale delle Opere pie risultò accentuato (cfr. Trattato del diritto
ecclesiastico cattolico ed evangelico del Dott. EMILIO FRIEDBERG, ed. it. a cura di
F. RUFFINI, Torino, Bocca, 1893, pp. 127; 686-688). Il presidente e i membri della
Congregazione di carità dovevano essere eletti dal Consiglio comunale e durare in
carica rispettivamente un quadriennio e un anno.
Tutte le attribuzioni
assegnate dalle leggi ancora vigenti alle Congregazioni di carità passarono con
legge 3 giugno 1937 all'Ente Comunale di Assistenza.
Soggetti produttori:
Congregazione di Carità di Lastra a Signa, Lastra a
Signa (Firenze), 1862 - 1937
Ente comunale di assistenza di Lastra a Signa,
Lastra a Signa (Firenze), 1937 - 1977