Livello: fondo
Estremi cronologici: 1814 - 1865Consistenza: 334 unità
Ferdinando terzo, granduca di Toscana, dopo "le vicende di una lunga guerra, di cui
				dovettero sentire gli effetti anche i nostri Stati Granducali, avendo fatto sparire
				quelle diversità di titoli, privilegi ed esecuzioni, che influirono
				nell'applicazione di Regolamenti Speciali a ciascheduna delle Comunità del
					Granducato"1 ripristina sostanzialmente l'assetto
				dell'organizzazione statale precedente il 1808.
 Nel giugno del 18142 vennero abolite le "mairies" e ristabiliti gli uffici del
				gonfaloniere, dei priori, o magistrato comunitativo, e del consiglio generale. Il
				Granduca "per assicurare sempre più il miglior sistema economico delle
				amministrazioni comunitative" il 16 settembre 18163 emanò il nuovo Regolamento Generale dove, in
				modo puntuale, furono specificate le funzioni degli uffici comunali.
 Fu
				ricostituito il consiglio generale e la magistratura dei priori, mantenendo il
				sistema della tratta per selezionare i componenti. Per scegliere i priori si adottò
				un sistema misto, attribuendo all'autorità governativa la possibilità di designarli
				da una lista di nomi estratti a sorte, in numero doppio rispetto alla necessità di
				ciascuna comunità.
 L'autorità principale era rappresentata dal Gonfaloniere,
				che ricopriva un ruolo predominante nei confronti delle altre magistrature e del
				consiglio generale, del quale era il presidente. Veniva nominato dal Granduca ed era
				scelto tra i maggiori possidenti "più distinti per buona reputazione, per moralità e
				per zelo Patrio". Restava in carica tre anni e se "in tal carica" si era reso
				"benemerito dello Stato e della Patria" veniva rieletto per un altro triennio.
				Nella figura del gonfaloniere erano racchiusi incombenze e responsabilità, derivante
				dalla sua duplice funzione di presidente del magistrato comunitativo e di
				rappresentante politico del governo granducale. Aveva, fra le altre, la
				responsabilità dell'amministrazione degli affari economici e di quelli di polizia,
				la vigilanza sulle strade della comunità e sugli accollatari, il compito di
				stabilire l'ordine del giorno delle adunanze magistrali, che si riunivano solo
				previo suo assenso, e il diritto di sospendere la validità delle deliberazioni.
				Fra i suoi doveri vi era quello di tenere la corrispondenza "col governo per mezzo
				del Senator Soprassindaco dei Provveditori di Soprintendenza Comunitativa, e per
				mezzo del Presidente del Buon Governo, secondo le competenze dei Dipartimenti
				rispettivi".
 Il regolamento comunale del 20 novembre 18494 confermò le competenze del gonfaloniere ed aumentò di un
				anno il periodo di permanenza nell'incarico, con possibilità di riconferma. Nel
				regolamento del 28 settembre 18535 si precisò, inoltre, che il
				gonfaloniere "firma gli atti del comune, spedisce e firma i mandati di pagamento" e
				che doveva trattare personalmente la corrispondenza sia con le "superiori autorità
				sia con chiunque avesse interessi con il comune".
 Il magistrato comunitativo
				nell'ambito delle sue incombenze di carattere economico aveva quella di nominare il
				Camarlingo, responsabile della gestione economica, di approvare il bilancio di
				previsione del successivo anno e di "esaminare lo stato di entrata e uscita" del
				precedente anno finanziario; si riuniva, inoltre, con il consiglio generale per
				eleggere i deputati al reparto della tassa di famiglia e per nominare gli
				impiegati.
 Era, invece, compito del cancelliere redigere il "libro" dove
				"saranno registrate tutte le deliberazioni e partiti della Magistratura e consiglio
				comunale" "in doppio originale" di cui uno doveva essere conservato presso la
				Cancelleria competente e l'altro restava presso il Gonfaloniere.
                        Soggetti produttori:
                                                    Comunità di Castagneto, Castagneto Carducci
(Livorno), 1814 - 1865