Livello: fondo
Estremi cronologici: 1814 - 1865Consistenza: 334 unità
Ferdinando terzo, granduca di Toscana, dopo "le vicende di una lunga guerra, di cui
dovettero sentire gli effetti anche i nostri Stati Granducali, avendo fatto sparire
quelle diversità di titoli, privilegi ed esecuzioni, che influirono
nell'applicazione di Regolamenti Speciali a ciascheduna delle Comunità del
Granducato"1 ripristina sostanzialmente l'assetto
dell'organizzazione statale precedente il 1808.
Nel giugno del 18142 vennero abolite le "mairies" e ristabiliti gli uffici del
gonfaloniere, dei priori, o magistrato comunitativo, e del consiglio generale. Il
Granduca "per assicurare sempre più il miglior sistema economico delle
amministrazioni comunitative" il 16 settembre 18163 emanò il nuovo Regolamento Generale dove, in
modo puntuale, furono specificate le funzioni degli uffici comunali.
Fu
ricostituito il consiglio generale e la magistratura dei priori, mantenendo il
sistema della tratta per selezionare i componenti. Per scegliere i priori si adottò
un sistema misto, attribuendo all'autorità governativa la possibilità di designarli
da una lista di nomi estratti a sorte, in numero doppio rispetto alla necessità di
ciascuna comunità.
L'autorità principale era rappresentata dal Gonfaloniere,
che ricopriva un ruolo predominante nei confronti delle altre magistrature e del
consiglio generale, del quale era il presidente. Veniva nominato dal Granduca ed era
scelto tra i maggiori possidenti "più distinti per buona reputazione, per moralità e
per zelo Patrio". Restava in carica tre anni e se "in tal carica" si era reso
"benemerito dello Stato e della Patria" veniva rieletto per un altro triennio.
Nella figura del gonfaloniere erano racchiusi incombenze e responsabilità, derivante
dalla sua duplice funzione di presidente del magistrato comunitativo e di
rappresentante politico del governo granducale. Aveva, fra le altre, la
responsabilità dell'amministrazione degli affari economici e di quelli di polizia,
la vigilanza sulle strade della comunità e sugli accollatari, il compito di
stabilire l'ordine del giorno delle adunanze magistrali, che si riunivano solo
previo suo assenso, e il diritto di sospendere la validità delle deliberazioni.
Fra i suoi doveri vi era quello di tenere la corrispondenza "col governo per mezzo
del Senator Soprassindaco dei Provveditori di Soprintendenza Comunitativa, e per
mezzo del Presidente del Buon Governo, secondo le competenze dei Dipartimenti
rispettivi".
Il regolamento comunale del 20 novembre 18494 confermò le competenze del gonfaloniere ed aumentò di un
anno il periodo di permanenza nell'incarico, con possibilità di riconferma. Nel
regolamento del 28 settembre 18535 si precisò, inoltre, che il
gonfaloniere "firma gli atti del comune, spedisce e firma i mandati di pagamento" e
che doveva trattare personalmente la corrispondenza sia con le "superiori autorità
sia con chiunque avesse interessi con il comune".
Il magistrato comunitativo
nell'ambito delle sue incombenze di carattere economico aveva quella di nominare il
Camarlingo, responsabile della gestione economica, di approvare il bilancio di
previsione del successivo anno e di "esaminare lo stato di entrata e uscita" del
precedente anno finanziario; si riuniva, inoltre, con il consiglio generale per
eleggere i deputati al reparto della tassa di famiglia e per nominare gli
impiegati.
Era, invece, compito del cancelliere redigere il "libro" dove
"saranno registrate tutte le deliberazioni e partiti della Magistratura e consiglio
comunale" "in doppio originale" di cui uno doveva essere conservato presso la
Cancelleria competente e l'altro restava presso il Gonfaloniere.
Soggetti produttori:
Comunità di Castagneto, Castagneto Carducci
(Livorno), 1814 - 1865