Livello: fondo
Estremi cronologici: 1809 - 1814Consistenza: 33 unità
"Les États de Toscane sont réunis a l'Empire français, sous le titre de département
de l'Arno, département de la Mediterranée et département de l'Ombrone; ils feront
partie integrante de l'Empire français, à dater de la publication du présent
sénatus-consulte", così l'art. I comma 2 del sénatus-consulte organique del 24
maggio 1808, firmato il 30 dello stesso mese da Napoleone a Boinne1.
Il 12 maggio2 era già stata
istituita una Giunta straordinaria di Toscana con il compito di "prendere possesso"
del Granducato in nome dell'Imperatore, di curarne l'organizzazione e
l'amministrazione con facoltà di disporre le misure necessarie fino al 1 gennaio
1809, quando il "régime constitutional" sarebbe entrato in vigore3.
Il consigliere di stato francese Edoardo Danchy, nominato
amministratore generale di Toscana il 22 gennaio 1808, aveva già avviato il riordino
territoriale, disposto successivamente con decreto del 22 aprile, sostituendo alla
vecchia amministrazione un nuovo assetto organizzativo del territorio secondo quanto
previsto dal la costituzione francese del 12 gennaio 1800 per le province
dell'Impero4.
Essa prevedeva la costituzione dei dipartimenti, dei circondari e delle
municipalità.
In particolare la Toscana venne divisa nei Dipartimenti
dell'Arno, dell'Ombrone e del Mediterraneo. Il dipartimento del Mediterraneo era
costituito da tre circondari: dalla Prefettura di Livorno, dalla sottoprefettura di
Pisa e di Volterra.
Ogni circondario comprendeva più comuni. Ogni municipalità
era amministrata da un "maire", da un numero di "adjoints" variabile secondo il
numero degli abitanti, e da un consiglio municipale composto da un numero di mèmbri
proporzionale alla sua popolazione.
Nella riorganizzazione così prevista la
municipalità di Gherardesca-Bolgheri risultò compresa nel circondario della
sottoprefettura di Volterra.
Il 20 novembre 18085il Prefetto di
Livorno procedette alla nomina del "maire" di Gherardesca-Bolgheri e, poiché la
popolazione era inferiore a diecimila abitanti, un solo "adjoint"6.
Accanto ai due funzionari era il consiglio comunale, composto da 10 mèmbri, nominati
dalla stessa autorità fra i possedenti locali.
La sede del "maire" fu posta a
Castagneto, dove "nell'antico palazzo del Tribunale"7 era prevista la
riunione del consiglio municipale una volta nel corso dell'anno per discutere del
rendiconto e delle decisioni in materia di imposizioni fiscali.
Queste ultime
erano necessarie per far fronte alle spese locai i e al la ripartizione dei lavori
spettanti ai cittadini per il restauro e la manutenzione dei beni e delle proprietà.
Le deliberazioni assunte divenivano esecutive solo dopo aver ottenuto l'approvazione
del Prefetto.
Il consiglio, così come l'"adjoint", aveva attribuzioni di scarsa
rilevanza all'interno dell'amministrazione comunale che si imperniava, invece, sul
"maire".
Questo funzionario rappresentava la massima autorità e aveva ampi
poteri politici, amministrativi e di polizia. A queste competenze si aggiungeva
anche quella in materia di stato civile di cui non esisteva precedente in Toscana,
essendo essa stata trattata fino a questo momento solo dalle parrocchie; ai registri
tenuti dai parroci, in caso di necessità, faceva ricorso anche l'amministrazione
pubblica.
La Giunta di governo introdusse in Toscana le disposizioni in materia
contenute nel codice civile napoleonico: attribuì ai "maires" e "adjoints" funzioni
di ufficiali di stato civile con l'obbligo di ricevere e conservare i registri
annuali degli atti di nascita, matrimonio e morte. I registri dovevano essere
compilati in doppia copia: uno dei due esemplari doveva essere inviato al
cancelliere del Tribunale nel mese di dicembre di ciascun anno, l'altro conservato
presso l'archivio del municipio.
Un'attenzione tutta particolare fu poi
dedicata, da parte dell'amministrazione francese, alla tenuta degli archivi,
un'incombenza che in precedenza era propria di un "cancelliere" o "archivista" alle
dirette dipendenze del gonfaloniere e che ora viene attribuita al "maire".
Nella circolare del 1 gennaio 18098 inviata ai "maires" dal Prefetto
del Dipartimento del Mediterraneo, oltre alle disposizioni relative alla tipologia
del locale nel quale dovevano essere conservati "gli archivi", vengono precisate
tutte una serie di obblighi e norme per assicurare la conservazione delle carte. In
particolare, con l'art. 11, veniva proibito anche allo stesso "maire" e al
segretario di estrarre dagli archivi alcun atto senza una autorizzazione del
sotto-prefetto o una deliberazione del consiglio".
Soggetti produttori:
Mairie di Castagneto, Castagneto Carducci
(Livorno), 1809 - 1814