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Giudice conciliatore di Signa

Livello: fondo

Estremi cronologici: 1902 ago. 28 - 1984

Consistenza: 25 unità

La figura del Giudice conciliatore fu istituita dalla legge sull'ordinamento giudiziario del 1865 che ne prevedeva la presenza presso ogni Comune. Il giudice, scelto tra una rosa di tre candidati proposti dalle giunte comunali, era di nomina regia e la sua carica durava 3 anni. Tra i requisiti richiesti vi erano quelli di aver superato i 25 anni, di risiedere nel comune che lo proponeva, di essere iscritto nelle liste elettorali e di avere un grado di istruzione adeguato. Compito del giudice era quello di intervenire nelle controversie minori se interpellato dalle parti ed aveva competenza su tutto quello che riguardava le "azioni personali e civili e commerciali relative ai beni mobili, le azioni relative alle locazioni dei beni immobili e le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici", le quali rientravano entro una certa cifra fissata dalla legge.
Il Giudice conciliatore era coadiuvato nelle sue funzioni dal Segretario comunale che fungeva da cancelliere o in mancanza di questo da un ufficiale di segreteria designato a supplirlo dalla Giunta comunale e autorizzato dal Presidente del Tribunale.
Nel regolamento per l'esecuzione della Legge sull'Ordinamento giudiziario del 14 dicembre 1865, furono specificate alcune tipologie documentarie che dovevano essere tenute nell'ufficio di conciliazione. Solo però nel 1892 l'ufficio ebbe una vera e propria regolamentazione, prima con la Legge n° 261 del 16 giugno e poi con il Regolamento di applicazione della legge del 26 dicembre, a queste norme si aggiunse la Legge del 18 dicembre 1941 n. 1368. Nell'archivio comunale di Signa sono conservati documenti che vanno dal 1902 fino al 1982, le serie però presentano molte lacune e alcuni registri, benché vidimati in ogni loro parte, non furono utilizzati, come ad esempio quelli delle spese di giudizio anticipate dall'erario o il repertorio delle sentenze ed altri provvedimenti soggetti alla tassa di registrazione.
Le serie principali sono costituite oltre che dai diversi registri, dai fascicoli degli atti istruttori e delle sentenze e dal carteggio.
Secondo l'articolo n° 22 del Regolamento del 1892 i cancellieri dovevano conservare gli atti scritti su fogli sciolti in distinte buste a seconda delle otto tipologie documentarie riconosciute. A Signa questa disposizione non fu sempre rispettata e il materiale fu condizionato nelle buste seguendo generalmente un criterio cronologico.
Questa sezione, utilizzabile dai ricercatori per ricostruire non solo la litigiosità della popolazioni di Signa, offre dati ad esempio sui procedimenti di rilascio e sfratto degli immobili, notizie sulle tutele di minori, statistiche sui procedimenti giudiziari civili, cioè tutto quello che riguardava le "azioni personali e civili e commerciali relative ai beni mobili, le azioni relative alle locazioni dei beni immobili e le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici" le quali rientravano entro una certa cifra fissata dalla legge.