Il camarlingo aveva il compito di riscuotere le entrate e liquidare le spese
registrando tutti i movimenti di denaro che riguardavano la comunità o il
popolo.
Lo statuto di San Casciano redatto il 20 marzo 13571 prevedeva la
figura di un camarlingo e di operai o rettori, mandati presso i popoli per
riscuotere ed esigere le imposte. Sia la nomina alla carica di camarlingo che a
quella di rettore avveniva per tratta.
Era fatto obbligo ai camarlinghi e ai rettori, proprio perché responsabili della
gestione delle entrate, di fornire tutti i requisiti necessari a garantire, in
caso di chiusura in negativo del bilancio, mallevadori, garanti della
solvibilità del camarlingo stesso. Allo scadere del mandato tutti erano
obbligati a presentare le proprie ragioni, o saldi dell'attività svolta. Questi
libri dovevano essere presentati 15 giorni prima dello scadere della carica per
consentire ai ragionieri nominati dal sindaco e dai consiglieri, di verificare
il loro lavoro.
L'attività dei camarlinghi fu regolata da diverse norme tutte tese a sottolineare
la necessità della puntualità sia nelle riscossioni, che dovevano avvenire entro
i termini stabiliti dal cancelliere, sia nella presentazione dei saldi.
La serie presenta due grosse lacune, tra il 1472 e il 1510 e tra il 1527 e il
1588 e ancora tra il 1731 e il 1758.
I nomi dei camarlinghi, sempre segnalati laddove leggibili, non sono stati
ripetuti ma sono segnalate, per ogni nominativo, le date nelle quali ricorre