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Magistrato comunitativo di Montale

Sede: Montale (Pistoia)

Date di esistenza: 1798 - 1865 1

Intestazioni: Magistrato comunitativo di Montale, Montale (Pistoia), 1798 - 1865

Storia amministrativa:

Il Magistrato Comunitativo di Montale era composto, oltre che dal gonfaloniere, da tre priori, mentre il Consiglio generale era formato, in base ad un sistema di turnazione, da 8 consiglieri su 11 complessivi.
[La comunità di Cantagallo,] costituita dall'amministrazione francese nel 1808, fu provvisoriamente accorpata a quella di Montale nel 1814, per esserne definitivamente separata poco dopo. Essa era composta dalle frazioni di Migliana, Fossato, Usella, Luicciana e Cantagallo. Considerando che Treppio e Torri erano nel frattempo state incorporate nella comunità della Sambuca1, Montale comprendeva, alla fine del 1814, le frazioni di Tobbiana, S. Niccolò Agliana, S. Michele Agliana, S. Piero Agliana, Settola, Maso, Pieve al Montale, Badia al Montale, Iandaia, Catugnano, Colle e Fognano. Negli anni successivi sarebbe entrato a far parte della comunità anche il comunello di Ferruccia, distaccato da Tizzana.

<...>

Col motuproprio 22 febbraio 17982 i Magistrati Comunitativi ebbero facoltà di dare in accollo le strade comunitative ai proprietari terrieri frontisti ed adiacenti. Mediante la "scritta di accollo" o "cottimo" si veniva a costituire una vera e propria obbligazione con la quale i proprietari frontisti si impegnavano a far eseguire i lavori di pronto restauro e quelli annui di mantenimento, per un certo periodo (al massimo nove anni, rinnovabili), del tratto di strada "consegnato", mentre la comunità era tenuta a rispondere del convenuto prezzo. Sulla scorta dei campioni di strade che ogni comunità doveva possedere3 i Magistrati Comunitativi avrebbero dovuto procedere alle visite delle strade, conferendo tale incarico ad un perito appositamente eletto e al provveditore di strade della comunità stessa. I sopralluoghi sarebbero serviti a compilare per ciascuna di esse una relazione indicante lo stato di conservazione, i restauri urgenti eventuali e i lavori necessari di annuo mantenimento. Sulla base di tali perizie sarebbero stati fissati i contratti con gli accollatari. Insieme al motuproprio sopra menzionato fu pubblicata una "memoria istruttiva"4 per effettuare le stime. Un nuovo Regolamento, che precisò meglio i compiti dei periti e le modalità del procedimento di accollo, fu pubblicato con l'editto del 12 settembre 18145.
Il Regolamento delle comunità del Granducato del 16 settembre 18166 stabilì i compiti specifici del gonfaloniere in merito alla vigilanza delle strade comunitative e ribadì gli obblighi degli accollatari.
Con l'istituzione, nel 1825, della figura dell'ingegnere di circondario (e la contemporanea abolizione dell'ufficio del provveditore di strade comunale) toccò a questo l'effettuazione dei sopralluoghi periodici per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte degli accollatari, così come fu suo compito rilasciare le certificazioni che servivano agli accollatari stessi per riscuotere le rate dei pagamenti.
Sembra opportuno segnalare la distinzione tra i campioni di strade, nei quali era contenuta una minuziosa descrizione di tutte le strade comunitative, e i registri degli accolli, in cui dovevano essere elencati i pagamenti fatti dalla comunità in conto delle somme pattuite, così come veniva richiesto nelle "Istruzioni <...> per servire di norma ai Provveditori delle Camere di Sovrintendenza Comunitativa", i quali avevano funzioni di controllo, del 22 marzo 18277.
Data l'unitarietà sostanziale della legislazione in materia e l'esiguità della documentazione rimasta, si è preferito aggregare unità documentarie afferenti a due periodi storici diversi.

<...>


Il provvedimento di Ferdinando III dell'11 febbraio 18158 abrogò la tassa di macine, sostituendola con una tassa di famiglia suddivisa per contingenti fra le comunità del Granducato. A Montale toccò di pagare un'imposta di 3000 lire. Ai Magistrati Comunitativi fu affidato il compito di scegliere « tra le persone più probe e più istruite » dei deputati ai quali delegare l'incarico di distribuire l'importo complessivo del contingente fra tutte le famiglie e le persone del luogo, mentre ai camarlinghi fu come al solito data l'incombenza dell'esazione e del versamento alla cassa della Camera delle Comunità. Le Istruzioni ai magistrati e ai cancellieri comunitativi9 chiarivano che l'imposizione avrebbe dovuto applicarsi ai proprietari terrieri, ai commercianti e negozianti, ai banchieri, ai corpi morali, agli artigiani e locandieri, a tutti coloro che esercitassero una qualche professione liberale e che disponessero di un patrimonio o di un assegnamento personale, mentre escludevano dal pagamento le famiglie considerate indigenti. Detta tassa veniva suddivisa in cinque classi, fissate secondo il reddito. I deputati, da eleggersi in numero di tre, avrebbero ricercato e raccolto, sulla scorta dei ruoli delle imposte e degli stati d'anime tenuti dai parroci, tutte le informazioni necessarie sulle famiglie, così da essere in grado di formare i reparti, fino al raggiungimento della somma totale impo­ sta alla comunità. I pagamenti da parte dei contribuenti sarebbero avvenuti in quattro rate annuali, ad iniziare dal mese di marzo.