Sede: Uzzano (Pistoia)
Date di esistenza: 1877 - 1937Intestazioni: Congregazione di carità, Uzzano (Pistoia), 1877 - 1937
Storia amministrativa:
La legge del 3 agosto 1862, n. 753, prima normativa unitaria
sull'amministrazione delle opere pie, e il relativo regolamento attuativo contenuto nel
R.D. 27 novembre 1862, n. 1007, istituirono presso ogni comune del regno una
Congregazione di carità allo scopo di amministrare i beni destinati a beneficio dei
poveri e di assumere direttamente, su mandato dei consigli comunali, la gestione di
alcune opere pie.
L'art. 1 di tale legge designava con i termini di «opera pia» o
«istituzione di assistenza e beneficenza» un ente morale che aveva come fine quello di
«soccorrere le classi meno agiate, (...) di prestare loro assistenza, educarle,
istruirle ed avviarle a qualche professione». Si trattava per lo più di enti che
sfuggivano ad una qualificazione giuridica precisa: la loro struttura e la loro attività
erano regolate in parte dal diritto comune e in parte dal diritto pubblico, e le risorse
finanziarie di cui disponevano provenivano sia da rendite di carattere prevalentemente
fondiario sia da sussidi pubblici. La legge del 1862 non modificò sostanzialmente tale
situazione, poiché non si propose la creazione di un sistema pubblico di assistenza,
preferendo riconoscere le istituzioni già esistenti, principalmente di carattere
ecclesiastico, e delegando loro le relative funzioni.
La legge 17 luglio 1890, n.
6972 ("legge Crispi"), che può essere considerata la prima norma organica in materia di
assistenza e beneficenza pubblica, ridefinì in maniera più sistematica le finalità e
l'organizzazione delle Congregazioni di carità, al cui controllo furono sottoposte le
istituzioni pubbliche di assistenza con una rendita inferiore a 5000 lire annue e prive
di propri organi di amministrazione, e quelle esistenti nei comuni con popolazione
inferiore ai 10000 abitanti e comunque tutte quelle associazioni per cui fosse
difficoltoso istituire organi di amministrazione. Le Congregazioni amministravano i beni
propri e quelli delle istituzioni loro affiliate, tenendo contabilità separate. La
Congregazione di Uzzano amministrò, nello specifico, l'Opera pia Bellandi con cui
venivano stanziate annualmente doti per fanciulle povere residenti nel comune.
La
legge prevedeva che le Congregazioni fossero amministrate da un comitato, composto da un
presidente e da un numero di membri, variabile in base alla popolazione del comune,
eletti dal consiglio comunale. Il presidente durava in carica quattro anni mentre gli
altri membri si rinnovavano per un quarto ogni anno. Le funzioni di tesoriere furono
affidate all'esattore comunale.
Il regolamento applicativo della legge, emanato con
provvedimento del 5 febbraio 1891 n. 99, stabilì che ogni Congregazione, come tutte le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, doveva disporre di un proprio
archivio in cui conservare gli atti generali, il registro di protocollo della
corrispondenza con la relativa rubrica alfabetica per materia, il registro cronologico
delle deliberazioni, i bilanci preventivi e i conti consuntivi; gli «inventari dei beni
mobili ed immobili» e gli «elenchi dei titoli relativi ai diritti, pesi ed obbligazioni»
dovevano essere conservati separatamente a seconda che si riferissero al patrimonio
della Congregazione o delle istituzioni eventualmente amministrate.
Con la legge
Crispi le Opere pie (ospedali, ospizi, orfanotrofi, monti di maritaggio, asili
d'infanzia, scuole gratuite, monti frumentari, confraternite, cappelle laicali, ecc.)
furono ricondotte pienamente nell'ambito del diritto pubblico, allo scopo di ridurre le
irregolarità di gestione e rendere più incisivo il controllo statale.
Le
Congregazioni di carità furono soppresse con legge 4 giugno 1937, n. 847, per essere
sostituite dagli Enti comunali di assistenza.
Complessi archivistici prodotti:
Congregazione di carità, 1870 - 2000
(fondo, conservato in Comune di Uzzano. Archivio storico)