Sede: Uzzano (Pistoia)
Date di esistenza: 1866 - 1996Intestazioni: Ufficio di conciliazione, Uzzano (Pistoia), 1866 - 1996
Storia amministrativa:
La legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario del
regno, istituì il «Conciliatore» quale organo capillare della giurisdizione contenziosa
in materia civile, presente in ogni comune e competente per le controversie di modico
valore, nonché per la composizione preventiva e bonaria delle controversie civili di
ogni valore, ad istanza delle parti.
Era consentito alle parti di stare in giudizio
personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre, davanti ai Conciliatori che si
trovavano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti potevano farsi rappresentare
da persona che, pur priva della qualità di difensore professionale, fosse munita di
mandato scritto.
La legge 16 giugno 1892, n. 261, introdusse la denominazione
«Ufficio di conciliazione» e regolò il funzionamento dell'ufficio. Tale denominazione
venne ripresa dall'ordinamento giudiziario vigente (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) che
definì più completamente «Giudice conciliatore» il magistrato a capo dell'ufficio.
Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma
della legge comunale e provinciale, potevano essere istituiti - con decreto reale poi
del presidente della repubblica - più uffici, a ciascuno dei quali erano addetti, di
regola, uno o più viceconciliatori. Giudice conciliatore e viceconciliatore
appartenevano all'ordine giudiziario come magistrati onorari e esercitavano le proprie
funzioni a titolo gratuito ed onorario.
Potevano essere eletti a tali cariche i
cittadini italiani di età non inferiore a 25 anni, residenti nel comune, capaci di
assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni
di magistrato onorario (il requisito della razza italiana decadde ai sensi dell'art. 3
della costituzione; il requisito del sesso maschile cadde ai sensi dell'art. 1 della
legge 9 febbraio 1963, n. 66; il requisito dell'iscrizione al P.N.F. fu inteso non più
prescritto per effetto della caduta del regime fascista).
La nomina avveniva, in
virtù di regia delega, con decreto del presidente della corte d'appello; in seguito
all'istituzione del consiglio superiore della magistratura (legge 24 marzo 1958, n. 195)
la nomina e la revoca furono attribuite al consiglio.
Questi magistrati duravano in
carica tre anni e potevano essere confermati di triennio in triennio senza limitazioni.
Decadevano dall'ufficio per perdita dei requisiti; potevano essere revocati per
indegnità o inettitudine o dispensati per dimissioni volontarie o per motivi di salute.
Dopo la seconda guerra mondiale una serie di fattori di ordine economico e sociale
(principalmente la svalutazione monetaria, che ridusse notevolmente le cause di
competenza del Giudice conciliatore) determinò il progressivo declino di tale
magistratura. L'articolo 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374, ha abrogato il capo I
del titolo II del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e ha trasferito al Giudice di pace le
funzioni fino ad allora svolte dal Giudice conciliatore. A quest'ultimo, dopo
l'istituzione del Giudice di pace, restò la competenza a giudicare le cause a lui
attribuite e sorte prima del 1° maggio 1995, fino alla loro
conclusione.
Complessi archivistici prodotti:
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