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Ufficio di conciliazione

Sede: Uzzano (Pistoia)

Date di esistenza: 1866 - 1996

Intestazioni: Ufficio di conciliazione, Uzzano (Pistoia), 1866 - 1996

Storia amministrativa:
La legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario del regno, istituì il «Conciliatore» quale organo capillare della giurisdizione contenziosa in materia civile, presente in ogni comune e competente per le controversie di modico valore, nonché per la composizione preventiva e bonaria delle controversie civili di ogni valore, ad istanza delle parti.
Era consentito alle parti di stare in giudizio personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre, davanti ai Conciliatori che si trovavano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti potevano farsi rappresentare da persona che, pur priva della qualità di difensore professionale, fosse munita di mandato scritto.
La legge 16 giugno 1892, n. 261, introdusse la denominazione «Ufficio di conciliazione» e regolò il funzionamento dell'ufficio. Tale denominazione venne ripresa dall'ordinamento giudiziario vigente (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) che definì più completamente «Giudice conciliatore» il magistrato a capo dell'ufficio.
Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, potevano essere istituiti - con decreto reale poi del presidente della repubblica - più uffici, a ciascuno dei quali erano addetti, di regola, uno o più viceconciliatori. Giudice conciliatore e viceconciliatore appartenevano all'ordine giudiziario come magistrati onorari e esercitavano le proprie funzioni a titolo gratuito ed onorario.
Potevano essere eletti a tali cariche i cittadini italiani di età non inferiore a 25 anni, residenti nel comune, capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario (il requisito della razza italiana decadde ai sensi dell'art. 3 della costituzione; il requisito del sesso maschile cadde ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66; il requisito dell'iscrizione al P.N.F. fu inteso non più prescritto per effetto della caduta del regime fascista).
La nomina avveniva, in virtù di regia delega, con decreto del presidente della corte d'appello; in seguito all'istituzione del consiglio superiore della magistratura (legge 24 marzo 1958, n. 195) la nomina e la revoca furono attribuite al consiglio.
Questi magistrati duravano in carica tre anni e potevano essere confermati di triennio in triennio senza limitazioni. Decadevano dall'ufficio per perdita dei requisiti; potevano essere revocati per indegnità o inettitudine o dispensati per dimissioni volontarie o per motivi di salute.
Dopo la seconda guerra mondiale una serie di fattori di ordine economico e sociale (principalmente la svalutazione monetaria, che ridusse notevolmente le cause di competenza del Giudice conciliatore) determinò il progressivo declino di tale magistratura. L'articolo 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374, ha abrogato il capo I del titolo II del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e ha trasferito al Giudice di pace le funzioni fino ad allora svolte dal Giudice conciliatore. A quest'ultimo, dopo l'istituzione del Giudice di pace, restò la competenza a giudicare le cause a lui attribuite e sorte prima del 1° maggio 1995, fino alla loro conclusione.


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