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Giudice conciliatore

Sede: Ponte Buggianese (Pistoia)

Date di esistenza: 1883 - 1974

Intestazioni: Giudice conciliatore, Ponte Buggianese (Pistoia), 1883 - 1974

Storia amministrativa:
La legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario del regno, istituì il «Conciliatore» quale organo capillare della giurisdizione contenziosa in materia civile, presente in ogni comune e competente per le controversie di modico valore, nonché per la composizione preventiva e bonaria delle controversie civili di ogni valore, ad istanza delle parti.
La legge 16 giugno 1892, n. 261, introdusse la denominazione «Ufficio di conciliazione» e regolò il funzionamento dell'ufficio. Tale denominazione venne ripresa dall'ordinamento giudiziario vigente (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) che definì più completamente «Giudice conciliatore» il magistrato a capo dell'ufficio.
Potevano essere eletti a tali cariche i cittadini italiani di età non inferiore a 25 anni, residenti nel comune, capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario.
Questi magistrati duravano in carica tre anni e potevano essere confermati di triennio in triennio senza limitazioni. Decadevano dall'ufficio per perdita dei requisiti; potevano essere revocati per indegnità o inettitudine o dispensati per dimissioni volontarie o per motivi di salute.
Dopo la seconda guerra mondiale una serie di fattori di ordine economico e sociale (principalmente la svalutazione monetaria, che ridusse notevolmente le cause di competenza del Giudice conciliatore) determinò il progressivo declino di tale magistratura. L'articolo 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374, ha abrogato il capo I del titolo II del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e ha trasferito al Giudice di pace le funzioni fino ad allora svolte dal Giudice conciliatore. A quest'ultimo, dopo l'istituzione del Giudice di pace, restò la competenza a giudicare le cause a lui attribuite e sorte prima del 1° maggio 1995, fino alla loro conclusione.