Sede: Pistoia (Pistoia)
Date di esistenza: 1849 -Intestazioni: Assemblea legislativa, Pistoia (Pistoia), 1849 -
Storia amministrativa:
Il Governo Provvisorio Toscano, costituitosi nel febbraio 1849 dopo
gli avvenimenti politici che avevano fatto vacillare la monarchia lorenese, con decreto
del giorno 10 dello stesso mese
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stabilì
l'elezione, al posto del Consiglio generale e del Senato nati con lo statuto del 1848,
di un'unica Assemblea legislativa, composta da rappresentanti del popolo eletti con
suffragio universale diretto. Detta Assemblea, convocata per il 15 marzo successivo, era
formata da 120 delegati, distribuiti nei 12 compartimenti in cui era stato suddiviso il
territorio granducale. Montale era inserita nel compartimento facente capo alla
Prefettura di Pistoia. L'unico requisito per votare era quello di essere cittadino di
sesso maschile di età superiore ai ventuno anni.
Il Regolamento pubblicato pochi
giorni dopo ordinò che la votazione fosse eseguita col criterio della segretezza,
mediante l'introduzione nell'urna delle schede elettorali, stabilì le modalità di
esercizio del diritto elettorale, della formazione delle liste, della conduzione delle
assemblee, dello spoglio delle schede, e infine dettò disposizioni speciali per gli
elettori militari
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.
Un
ulteriore decreto del 14 febbraio
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dispose
di inviare deputati a Roma per l'Assemblea costituente italiana, i quali, in numero di
37, sarebbero stati eletti nelle assemblee comunali convocate il 5 marzo per la nomina
dell'Assemblea legislativa toscana. Fu perciò stabilito che ogni elettore avrebbe avuto
una scheda per ciascuna votazione
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.
Per quanto
riguarda le elezioni dei consigli comunali, l'apposito regolamento
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precisava che la metà almeno dei consiglieri
avrebbe dovuto essere scelta tra i possessori di beni immobili che pagassero un dazio
superiore alla media risultante dalla divisione del totale del dazio pagato nella
comunità per il numero dei contribuenti. Inoltre sarebbero stati eletti consiglieri
coloro che avessero raccolto il maggior numero di suffragi, purché almeno un terzo degli
elettori avesse esercitato il diritto di voto e purché il totale dei voti ottenuti dai
candidati non fosse inferiore ad un terzo dei voti espressi. Erano previste infine, nel
caso in cui nella prima votazione non si fossero verificate le condizioni imposte dal
regolamento, una seconda e una terza votazione e, nell'eventualità di esito
ulteriormente negativo, la avocazione al Granduca della scelta dei consiglieri, sempre
sulla base della lista degli eleggibili.
Complessi archivistici prodotti:
Elezioni, 1849 - 1850
(serie, conservato in Comune di Montale)