Sede: Bibbiena (Arezzo)
Date di esistenza: 1808 - 1814Intestazioni: Mairie di Bibbiena, Bibbiena (Arezzo), 1808 - 1814
Storia amministrativa:
L'annessione della Toscana all'Impero napoleonico - determinando la
scomparsa degli organismi centrali del vecchio Stato e l'adeguamento delle sue strutture
periferiche al modello francese - comportò per tutti i comuni l'inserimento in un nuovo
contesto amministrativo, giudiziario e di governo che poggiava sulla distribuzione del
territorio toscano fra le tre Prefetture istituite nel 1808 a Firenze (dipartimento
dell'Arno), Siena (dell'Ombrone) e Livorno (del Mediterraneo), le relative
Sottoprefetture e le circoscrizioni cantonali.
Bibbiena venne così a far parte del
dipartimento dell'Arno e del circondario della Sottoprefettura di Arezzo (coincidente
con quello di un Tribunale Collegiale di prima Istanza) divenendo altresì capoluogo di
un Cantone, che comprendeva anche i comuni di Chitignano e di Chiusi in Casentino (della
Verna), e sede di una Giudicatura di pace
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.
La vecchia comunità
istituita nel 1776, pur conservando immutato, a differenza di altre, il proprio
territorio, subì una trasformazione radicale dei propri assetti interni, venendo a
configurarsi come "Mairie", sulla base della legislazione francese vigente in materia e
delle disposizioni generali che, in questo senso, vennero diramate, fra il settembre e
l'ottobre del 1808, dalla Giunta provvisoria di governo della Toscana
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.
Venuti meno gli organi collegiali deliberativi
costituiti dal Consiglio generale e dal Magistrato, scomparvero anche le figure del
gonfaloniere, rappresentante e capo del comune, del cancelliere comunitativo addetto
alla consulenza e al controllo amministrativo, del camarlingo, responsabile della
gestione contabile, e, in genere, di tutti gli uffici e della legislazione regolativa
propri dell'organizzazione comunale precedente.
Il nuovo Consiglio municipale
divenne, come per tutti i comuni con meno di 5.000 abitanti, di nomina del prefetto che
ne sceglieva i componenti da una lista predisposta dall'assemblea cantonale e contenente
un numero di candidati (doppio rispetto ai seggi da coprire) scelti fra i cento maggiori
contribuenti del Cantone
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.
Convocato in sessione ordinaria una volta l'anno (15 maggio) e, in
seduta straordinaria, a discrezione del prefetto, il Consiglio discuteva il rendiconto
delle entrate e delle uscite predisposto dal "maire" e deliberava, in relazione ai
diversi bisogni del Comune, in materia di determinazione delle entrate necessarie e di
ripartizione dei lavori spettanti ai cittadini per la manutenzione e il restauro di beni
e proprietà. Le deliberazioni assunte non potevano essere eseguite se non dopo
approvazione prefettizia.
L'amministrazione comunale era affidata al "maire" che ne
era l'unico responsabile di fronte al viceprefetto e che si avvaleva soltanto della
consulenza e della collaborazione di un certo numero di "adjoints", ai quali poteva
anche delegare alcune funzioni.
Il maire di Bibbiena, assieme ai suoi aggiunti, era,
per il motivo già visto, nominato dal prefetto e, secondo la normativa generale fissata
dalla legge francese del 14 dicembre 1789, le sue competenze erano riconducibili alle
due categorie dell'amministrazione municipale in senso stretto e dell'amministrazione
generale per conto dello Stato
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.
Nella prima categoria rientravano la gestione dei beni e delle
entrate comunali, l'esecuzione dei lavori pubblici, la direzione degli stabilimenti
comunitativi (come ospizi, prigioni, case comuni), l'erogazione di un efficiente
servizio di igiene e sicurezza delle strade e dei luoghi pubblici. Fra le competenze
generali delegate figuravano la vigilanza sulle operazioni di distribuzione e di
riscossione delle contribuzioni dirette, gli interventi per la conservazione dei
monumenti e delle proprietà pubbliche.
Compito primario dei maires era, senza
dubbio, quello dell'amministrazione economica e finanziaria del Comune.
Le spese
gravanti su questi ultimi attenevano agli interventi, ordinari e straordinari, su
strade, acquedotti, edifici comunali; ai registri dello stato civile; alla guardia
campestre, alle imposte sui beni comunali; alle operazioni in materia di sicurezza e
igiene; agli alloggi per i ministri del culto e i maestri di scuola; al materiale di
cancelleria. Le entrate erano, per contro, costituite, oltre che dalle rendite e
proventi diversi (affitti di beni, prodotti di fondi rustici, introiti derivanti dalla
concessione di spazi pubblici, etc.), dalle ammende di polizia e, a pareggio
previsionale, da sovrimposte (centesimi addizionali) e da partecipazioni sui proventi
delle contribuzioni municipali di consumo (octrois) fissati in apposito regolamento e
approvati dal prefetto
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.
Abolite dal
1o gennaio 1809 le vecchie imposizioni
dello Stato toscano, il nuovo sistema di imposizione diretta
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prevedeva l'applicazione di una contribuzione
fondiaria, di una personale - calcolata sull'equivalente di tre giornate lavorative
moltiplicato per la sesta parte della popolazione di ogni comune - di una detta "delle
porte e finestre" - a carico dei proprietari di abitazioni e "officine" che affacciavano
sulle vie pubbliche - e di una sulle "patenti" che dovevano essere rilasciate per
l'esercizio di arti e professioni
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. Per ogni contribuzione ciascun
prefetto provvedeva, per il proprio dipartimento, a ripartire la quota fra i diversi
comuni che si occupavano poi della ripartizione fra i cittadini, approntando i ruoli
relativi di concerto con i controllori (controleurs) delle imposizioni, esistenti
all'interno delle Direzioni delle contribuzioni dirette, costituite presso le
prefetture.
Sulla contribuzione fondiaria e su quella personale venivano applicate
delle quote addizionali a favore dei comuni, ai quali spettava anche una percentuale
sugli introiti delle altre imposte: ad esempio il 10% di quella delle patenti.
Per
la riscossione delle contribuzioni dirette (e, quindi, dei centesimi addizionali
spettanti ai Comuni) vennero istituiti appositi circondari in cui svolgevano la loro
funzione i "percettori" di nomina imperiale, in collegamento con percettori particolari
insediati nei capoluoghi di Sottoprefettura e con quelli generali esistenti a livello di
Prefettura. Bibbiena, compresa all'origine nel circondario di riscossione di Poppi
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, divenne successivamente capoluogo di un nuovo circondario che
comprendeva anche il comune di Chiusi.
I percettori di circondario fungevano anche
da "ricevitori" per quei Comuni della circoscrizione le cui entrate erano calcolate in
quantità non superiore a 20.000 franchi: era il caso di Bibbiena dove il percettore
riscuoteva tutte le entrate comunali e procedeva ai pagamenti ordinati con mandati del
maire. I comuni che avevano, invece, entrate superiori a tale somma, nominavano un
proprio ricevitore, nella cui cassa i percettori rimettevano i centesimi addizionali di
competenza dei Comuni stessi
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.
Il rendiconto
delle entrate e delle uscite comunali (budget), preparato dal maire, era votato dal
Consiglio municipale e rimesso per l'approvazione al prefetto o, per i Comuni con oltre
20.000 franchi di entrate, direttamente al Ministero dell'Interno a Parigi.
Il maire
era anche ufficiale di polizia amministrativa, sia a livello municipale sia a livello
generale, in rapporto con il prefetto, il sottoprefetto e i commissari di polizia
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. Doveva perciò garantire la sicurezza e la salubrità
di strade, piazze, locande, botteghe, pubblici ammazzatoi; vigilare su fiere e mercati;
controllare qualità e prezzo dei generi alimentari e tenere appositi registri
"mercuriali" dei prezzi.
A livello di polizia generale curava l'applicazione delle
leggi di polizia ed interveniva per far punire i delitti contro la quiete pubblica,
sciogliere gli assembramenti, controllare i teatri e la natura degli spettacoli,
arrestare disertori e vagabondi, "insensati" furiosi da portare davanti al giudice, etc.
Faceva inoltre verificare annualmente lo stato degli abitanti ai fini della tenuta di un
apposito registro contenente l'annotazione del nome, età, domicilio e professione di
ogni cittadino. Rilasciava i passaporti previsti per spostarsi fuori dal Cantone,
all'interno della Toscana o in altre parti dell'Impero, tenendone apposito registro
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.
A fini di polizia il maire aveva la
collaborazione della guardia nazionale e della gendarmeria imperiale.
Carattere del
tutto innovativo rivestivano poi le competenze del maire in materia di stato civile
della popolazione di cui non esisteva precedente in Toscana dove la materia era di
competenza delle parrocchie, ai cui registri faceva ricorso, per le sue necessità, anche
l'amministrazione pubblica. La Giunta di governo introdusse in Toscana le disposizioni
in materia contenute nel codice civile napoleonico e attribuì a maires e aggiunti
funzioni di ufficiali di stato civile, competenti a compilare e ricevere gli atti di
nascita, matrimonio e morte
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.
Ogni comune fu abilitato a
tenere annualmente dei registri "in duplo" per la trascrizione degli atti, i cui dati
sarebbero poi stati riuniti in tavole annuali e decennali. Un esemplare di ciascun
registro annuale doveva essere inviato, al momento della chiusura, alla cancelleria del
Tribunale di prima Istanza; l'altro veniva conservato nell'archivio comunale assieme ai
carteggi relativi alla materia.
Con deliberazione del 29 dicembre 1808 la Giunta
dispose inoltre, in applicazione della legge francese del 23 novembre 1807, un
censimento della popolazione nei tre dipartimenti toscani
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.
Fra le nuove competenze
comunali assunse poi rilievo quella relativa all'esecuzione delle leggi sul reclutamento
dell'armata di terra e, in particolare del decreto imperiale per l'arruolamento
dell'anno XIV, introdotto in Toscana con decreto della Giunta del 13 luglio 1808
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.
I maires furono
incaricati della formazione di liste alfabetiche (comprendenti tutti i giovani della
classe richiamata, domiciliati nel loro Comune) dalle quali i sottoprefetti avrebbero
ricavato liste generali di Cantone. Nel caso specifico le liste di Bibbiena, Chitignano
e Chiusi andavano a costituire la lista del Cantone di Bibbiena da affiggersi presso i
tre Comuni e presso la Sottoprefettura di Arezzo.
Nei giorni fissati con apposito
bando, il sottoprefetto si recava presso il capoluogo di ciascun cantone dove, alla
presenza dei maires e degli iscritti nella lista (opportunamente convocati) procedeva
alla "determinazione dei ranghi", chiamando praticamente ogni iscritto. Al termine delle
operazioni venivano redatte liste particolari per i coscritti risultati idonei, per i
riformati a causa di difetti fisici, per gli esentati, per gli appartenenti alla leva
marittima, per coloro che si erano resi inidonei (da deferirsi al Consiglio di
reclutamento sedente presso la prefettura), per coloro che, assenti senza giustificato
motivo, erano dichiarati "primi a marciare", per i carcerati e gli assenti dal Comune.
Complessi archivistici prodotti:
Mairie di Bibbiena, 1808 - 1814
(fondo, conservato in Comune di Bibbiena. Archivio storico)