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Mairie di Bibbiena

Sede: Bibbiena (Arezzo)

Date di esistenza: 1808 - 1814

Intestazioni: Mairie di Bibbiena, Bibbiena (Arezzo), 1808 - 1814

Storia amministrativa:
L'annessione della Toscana all'Impero napoleonico - determinando la scomparsa degli organismi centrali del vecchio Stato e l'adeguamento delle sue strutture periferiche al modello francese - comportò per tutti i comuni l'inserimento in un nuovo contesto amministrativo, giudiziario e di governo che poggiava sulla distribuzione del territorio toscano fra le tre Prefetture istituite nel 1808 a Firenze (dipartimento dell'Arno), Siena (dell'Ombrone) e Livorno (del Mediterraneo), le relative Sottoprefetture e le circoscrizioni cantonali.
Bibbiena venne così a far parte del dipartimento dell'Arno e del circondario della Sottoprefettura di Arezzo (coincidente con quello di un Tribunale Collegiale di prima Istanza) divenendo altresì capoluogo di un Cantone, che comprendeva anche i comuni di Chitignano e di Chiusi in Casentino (della Verna), e sede di una Giudicatura di pace 1 .
La vecchia comunità istituita nel 1776, pur conservando immutato, a differenza di altre, il proprio territorio, subì una trasformazione radicale dei propri assetti interni, venendo a configurarsi come "Mairie", sulla base della legislazione francese vigente in materia e delle disposizioni generali che, in questo senso, vennero diramate, fra il settembre e l'ottobre del 1808, dalla Giunta provvisoria di governo della Toscana 2 .
Venuti meno gli organi collegiali deliberativi costituiti dal Consiglio generale e dal Magistrato, scomparvero anche le figure del gonfaloniere, rappresentante e capo del comune, del cancelliere comunitativo addetto alla consulenza e al controllo amministrativo, del camarlingo, responsabile della gestione contabile, e, in genere, di tutti gli uffici e della legislazione regolativa propri dell'organizzazione comunale precedente.
Il nuovo Consiglio municipale divenne, come per tutti i comuni con meno di 5.000 abitanti, di nomina del prefetto che ne sceglieva i componenti da una lista predisposta dall'assemblea cantonale e contenente un numero di candidati (doppio rispetto ai seggi da coprire) scelti fra i cento maggiori contribuenti del Cantone 3 .
Convocato in sessione ordinaria una volta l'anno (15 maggio) e, in seduta straordinaria, a discrezione del prefetto, il Consiglio discuteva il rendiconto delle entrate e delle uscite predisposto dal "maire" e deliberava, in relazione ai diversi bisogni del Comune, in materia di determinazione delle entrate necessarie e di ripartizione dei lavori spettanti ai cittadini per la manutenzione e il restauro di beni e proprietà. Le deliberazioni assunte non potevano essere eseguite se non dopo approvazione prefettizia.
L'amministrazione comunale era affidata al "maire" che ne era l'unico responsabile di fronte al viceprefetto e che si avvaleva soltanto della consulenza e della collaborazione di un certo numero di "adjoints", ai quali poteva anche delegare alcune funzioni.
Il maire di Bibbiena, assieme ai suoi aggiunti, era, per il motivo già visto, nominato dal prefetto e, secondo la normativa generale fissata dalla legge francese del 14 dicembre 1789, le sue competenze erano riconducibili alle due categorie dell'amministrazione municipale in senso stretto e dell'amministrazione generale per conto dello Stato 4 .
Nella prima categoria rientravano la gestione dei beni e delle entrate comunali, l'esecuzione dei lavori pubblici, la direzione degli stabilimenti comunitativi (come ospizi, prigioni, case comuni), l'erogazione di un efficiente servizio di igiene e sicurezza delle strade e dei luoghi pubblici. Fra le competenze generali delegate figuravano la vigilanza sulle operazioni di distribuzione e di riscossione delle contribuzioni dirette, gli interventi per la conservazione dei monumenti e delle proprietà pubbliche.
Compito primario dei maires era, senza dubbio, quello dell'amministrazione economica e finanziaria del Comune.
Le spese gravanti su questi ultimi attenevano agli interventi, ordinari e straordinari, su strade, acquedotti, edifici comunali; ai registri dello stato civile; alla guardia campestre, alle imposte sui beni comunali; alle operazioni in materia di sicurezza e igiene; agli alloggi per i ministri del culto e i maestri di scuola; al materiale di cancelleria. Le entrate erano, per contro, costituite, oltre che dalle rendite e proventi diversi (affitti di beni, prodotti di fondi rustici, introiti derivanti dalla concessione di spazi pubblici, etc.), dalle ammende di polizia e, a pareggio previsionale, da sovrimposte (centesimi addizionali) e da partecipazioni sui proventi delle contribuzioni municipali di consumo (octrois) fissati in apposito regolamento e approvati dal prefetto 5 .
Abolite dal 1o gennaio 1809 le vecchie imposizioni dello Stato toscano, il nuovo sistema di imposizione diretta 6 prevedeva l'applicazione di una contribuzione fondiaria, di una personale - calcolata sull'equivalente di tre giornate lavorative moltiplicato per la sesta parte della popolazione di ogni comune - di una detta "delle porte e finestre" - a carico dei proprietari di abitazioni e "officine" che affacciavano sulle vie pubbliche - e di una sulle "patenti" che dovevano essere rilasciate per l'esercizio di arti e professioni 7 . Per ogni contribuzione ciascun prefetto provvedeva, per il proprio dipartimento, a ripartire la quota fra i diversi comuni che si occupavano poi della ripartizione fra i cittadini, approntando i ruoli relativi di concerto con i controllori (controleurs) delle imposizioni, esistenti all'interno delle Direzioni delle contribuzioni dirette, costituite presso le prefetture.
Sulla contribuzione fondiaria e su quella personale venivano applicate delle quote addizionali a favore dei comuni, ai quali spettava anche una percentuale sugli introiti delle altre imposte: ad esempio il 10% di quella delle patenti.
Per la riscossione delle contribuzioni dirette (e, quindi, dei centesimi addizionali spettanti ai Comuni) vennero istituiti appositi circondari in cui svolgevano la loro funzione i "percettori" di nomina imperiale, in collegamento con percettori particolari insediati nei capoluoghi di Sottoprefettura e con quelli generali esistenti a livello di Prefettura. Bibbiena, compresa all'origine nel circondario di riscossione di Poppi 8 , divenne successivamente capoluogo di un nuovo circondario che comprendeva anche il comune di Chiusi.
I percettori di circondario fungevano anche da "ricevitori" per quei Comuni della circoscrizione le cui entrate erano calcolate in quantità non superiore a 20.000 franchi: era il caso di Bibbiena dove il percettore riscuoteva tutte le entrate comunali e procedeva ai pagamenti ordinati con mandati del maire. I comuni che avevano, invece, entrate superiori a tale somma, nominavano un proprio ricevitore, nella cui cassa i percettori rimettevano i centesimi addizionali di competenza dei Comuni stessi 9 .
Il rendiconto delle entrate e delle uscite comunali (budget), preparato dal maire, era votato dal Consiglio municipale e rimesso per l'approvazione al prefetto o, per i Comuni con oltre 20.000 franchi di entrate, direttamente al Ministero dell'Interno a Parigi.
Il maire era anche ufficiale di polizia amministrativa, sia a livello municipale sia a livello generale, in rapporto con il prefetto, il sottoprefetto e i commissari di polizia 10 . Doveva perciò garantire la sicurezza e la salubrità di strade, piazze, locande, botteghe, pubblici ammazzatoi; vigilare su fiere e mercati; controllare qualità e prezzo dei generi alimentari e tenere appositi registri "mercuriali" dei prezzi.
A livello di polizia generale curava l'applicazione delle leggi di polizia ed interveniva per far punire i delitti contro la quiete pubblica, sciogliere gli assembramenti, controllare i teatri e la natura degli spettacoli, arrestare disertori e vagabondi, "insensati" furiosi da portare davanti al giudice, etc. Faceva inoltre verificare annualmente lo stato degli abitanti ai fini della tenuta di un apposito registro contenente l'annotazione del nome, età, domicilio e professione di ogni cittadino. Rilasciava i passaporti previsti per spostarsi fuori dal Cantone, all'interno della Toscana o in altre parti dell'Impero, tenendone apposito registro 11 .
A fini di polizia il maire aveva la collaborazione della guardia nazionale e della gendarmeria imperiale.
Carattere del tutto innovativo rivestivano poi le competenze del maire in materia di stato civile della popolazione di cui non esisteva precedente in Toscana dove la materia era di competenza delle parrocchie, ai cui registri faceva ricorso, per le sue necessità, anche l'amministrazione pubblica. La Giunta di governo introdusse in Toscana le disposizioni in materia contenute nel codice civile napoleonico e attribuì a maires e aggiunti funzioni di ufficiali di stato civile, competenti a compilare e ricevere gli atti di nascita, matrimonio e morte 12 .
Ogni comune fu abilitato a tenere annualmente dei registri "in duplo" per la trascrizione degli atti, i cui dati sarebbero poi stati riuniti in tavole annuali e decennali. Un esemplare di ciascun registro annuale doveva essere inviato, al momento della chiusura, alla cancelleria del Tribunale di prima Istanza; l'altro veniva conservato nell'archivio comunale assieme ai carteggi relativi alla materia.
Con deliberazione del 29 dicembre 1808 la Giunta dispose inoltre, in applicazione della legge francese del 23 novembre 1807, un censimento della popolazione nei tre dipartimenti toscani 13 .
Fra le nuove competenze comunali assunse poi rilievo quella relativa all'esecuzione delle leggi sul reclutamento dell'armata di terra e, in particolare del decreto imperiale per l'arruolamento dell'anno XIV, introdotto in Toscana con decreto della Giunta del 13 luglio 1808 14 .
I maires furono incaricati della formazione di liste alfabetiche (comprendenti tutti i giovani della classe richiamata, domiciliati nel loro Comune) dalle quali i sottoprefetti avrebbero ricavato liste generali di Cantone. Nel caso specifico le liste di Bibbiena, Chitignano e Chiusi andavano a costituire la lista del Cantone di Bibbiena da affiggersi presso i tre Comuni e presso la Sottoprefettura di Arezzo.
Nei giorni fissati con apposito bando, il sottoprefetto si recava presso il capoluogo di ciascun cantone dove, alla presenza dei maires e degli iscritti nella lista (opportunamente convocati) procedeva alla "determinazione dei ranghi", chiamando praticamente ogni iscritto. Al termine delle operazioni venivano redatte liste particolari per i coscritti risultati idonei, per i riformati a causa di difetti fisici, per gli esentati, per gli appartenenti alla leva marittima, per coloro che si erano resi inidonei (da deferirsi al Consiglio di reclutamento sedente presso la prefettura), per coloro che, assenti senza giustificato motivo, erano dichiarati "primi a marciare", per i carcerati e gli assenti dal Comune.


Complessi archivistici prodotti:
Mairie di Bibbiena, 1808 - 1814 (fondo, conservato in Comune di Bibbiena. Archivio storico)