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Commissario di Valdichiana

Sede: Lucignano (Arezzo)

Date di esistenza: 1553 - 1559

Intestazioni: Commissario di Valdichiana, Lucignano (Arezzo), 1553 - 1559

Contesto istituzionale:

L'assetto giurisdizionale nel periodo 1348 - 1553

Le prime notizie della presenza a Lucignano di un ufficiale di giustizia a capo del Comune si desumono dal già ricordato frammento di statuto del 13481. Tale ufficiale, di cui non si conoscono le modalità di elezione, era titolare della piena giurisdizione in materia civile e criminale e sovrintendeva all'ordine pubblico nelle forme e nei modi previsti dallo statuto stesso.
Successivamente alla sottomissione alla Repubblica senese ed in conformità ai capitoli sottoscritti il 25 ottobre 1371, a Lucignano si insediò un podestà, eletto dai Difensori della città di Siena2 per sei mesi alla volta e dotato degli stessi poteri e della stessa autorità del precedente ufficiale, da esercitarsi però per conto della dominante. La sua "famiglia" era composta da un giudice, da un notaio e da sei "famigli", questi ultimi provenienti dalla città o dal contado di Siena, mentre il giudice poteva essere non senese purchè il luogo di provenienza non distasse da Lucignano più di quaranta miglia. Il suo salario, comprensivo delle retribuzioni spettanti ai componenti della famiglia, era fissato in trecento fiorini d'oro.
Nel 1385, dopo la sottomissione di Arezzo a Firenze, anche Lucignano entrò a far parte del dominio fiorentino3, e divenne sede di una podesteria il cui ordinamento fu stabilito con un provvedimento dell'11 dicembre 13864. I podestà fiorentini, il primo dei quali, eletto il 18 dicembre 1386, si insediò a Lucignano all'inizio di gennaio del 13875, furono investiti di piena giurisdizione civile e criminale da esercitarsi secondo le forme previste dagli statuti comunali vigenti in quel momento, la cui validità fu prorogata fino all'agosto 1387, e successivamente dai nuovi statuti di cui fu prevista la compilazione6.
Ogni podestà recava con sè sei famigli e due donzelli, ed era coadiuvato da un cavaliere, esperto di diritto, e da un notaio cui spettava l'istruzione e la conduzione delle cause. Il giusdicente era anche il rappresentante del potere centrale nel Comune ed il vertice degli organismi di governo cittadino. Al suo arrivo, doveva presentare alle autorità locali un giuramento con il quale si impegnava ad esercitare al meglio le proprie funzioni ed a rendere conto, al termine del suo mandato, dell'attività svolta ai sindaci nominati dal Comune7.
In quegli stessi anni Firenze istituì, sul territorio dell'ex contado di Arezzo, anche due vicariati: uno ad Anghiari e l'altro a Monte San Savino8. Quest'ultimo, la cui sede venne spostata a Lucignano nel 13889, comprese le Podesterie di Monte San Savino, Lucignano, Civitella e Foiano.
Il vicario assunse per tutto il territorio di competenza, la titolarità della giurisdizione criminale maggiore, restando ferme nei podestà le competenze civili e criminali minori, previste nei provvedimenti istitutivi delle relative podesterie. Una giurisdizione vicarile riservata, sia in materia civile che criminale, fu prevista solo nei confronti degli "stipendiati" del Comune di Firenze.
Fecero capo al vicario anche la tutela dell'ordine pubblico, da garantirsi mediante la repressione dei tumulti e delle ribellioni, e la cattura dei ribelli e dei banditi, la custodia delle rocche e dei castelli ed il controllo, attraverso visite periodiche nel territorio, della produzione e del commercio dei cereali10. Alla sua funzione primaria di garante della sicurezza del territorio e della fedeltà degli abitanti al governo fiorentino11, tanto più importante in una zona di confine fortemente contesa, il vicario aggiungeva quella di vertice di un organismo territoriale che non rappresentava solo l'ambito territoriale della sua giurisdizione ma anche l'ambito di collegamento, sul piano amministrativo, delle diverse podesterie componenti.
Tale organizzazione territoriale fu tuttavia di breve durata. Nel 1390, infatti, a seguito del conflitto apertosi fra Firenze e Milano, Lucignano tornò nuovamente in signoria alla Repubblica di Siena del cui territorio avrebbe continuato a far parte fino al 1553. Non diversamente da quanto accaduto in occasione della precedente sottomissione del 1371, nel Comune si insediò un podestà senese, la cui presenza è ancora attestata nelle capitolazioni sottoscritte dai Lucignanesi il 18 agosto 144012 e riconfermate il 22 ottobre 146713. Le competenze civili e penali del podestà, che venne a rappresentare a Lucignano l'autorità della nuova dominante, corrispondevano presumibilmente a quelle riservate a tutti i rettori di giustizia, capitani o podestà, insediati all'interno del contado senese. Ancora nel 1545 gli statuti di Siena attribuivano gli stessi poteri giurisdizionali ai vicari e ai podestà periferici, nominati direttamente dal Concistoro o con la sua approvazione14. Le due figure di giusdicenti, diversamente qualificate solo in funzione dell'importanza attribuita alla circoscrizione cui erano preposti, esercitavano sostanzialmente una competenza piena in materia civile e di danno dato ed una competenza limitata in materia penale, restando riservata al capitano di giustizia di Siena la cognizione dei reati più gravi, che comportavano la pena capitale, e quelli ascritti a cittadini senesi.


Storia amministrativa:
La documentazione giudiziaria conservata nell'archivio comunale risale al 1553, anno in cui, nel corso della guerra che oppose Firenze a Siena, Lucignano si sottrasse al dominio di quest'ultima e si sottomise a Firenze. Nei capitoli rogati al momento della sottomissione 1 l'amministrazione della giustizia venne affidata ad un giusdicente fiorentino (podestà) competente in materia civile, criminale e mista, affiancato da un giudice esperto di diritto e da un cavaliere iscritto all'arte dei giudici e notai.
Le competenze del giusdicente, l'ampiezza della circoscrizione giurisdizionale e la composizione della Corte furono dettagliatamente specificate nella terza rubrica dei capitoli: ... che il detto illustrissimo et eccellentissimo signor duca sia tenuto e debba mandare, di sei mesi in sei mesi, uno de' suoi cittadini in podestà et per podestà della detta terra di Lucignano, con mero e misto imperio et cum gladii potestate insino alla morte, et con ... iurisdictione et autorità di potere conoscere tutte le cause civili, criminali et mixte d'ogni sorte che al suo tribunale si muoveranno, salvo quelle che sotto si diranno ... Il qual podestà sia tenuto a menar seco et di continuo ritenere a tutte sue spese et salario al servitio dello officio suo un giudice dottorato et un cavaliere matriculato nell'Arte de' giudici e notai della città di Firenze et altri ministri necessarii soliti a tenersi in simili officii 2 . Le disposizioni non ebbero tuttavia attuazione immediata poichè, dal 1553, Lucignano era stata ricompresa, assieme ad altre comunità della Valdichiana già sottoposte alla Repubblica di Siena, in un Commissariato cui fu preposto un giusdicente fiorentino di diretta nomina ducale, dotato di piena giurisdizione sia in materia civile che criminale.
Al tempo del primo commissario Alessandro Medici, l'esercizio effettivo della giurisdizione sembra, in realtà, essere stato delegato dal titolare al proprio giudice, Leandro Cocconi, che in effetti, istruì tutti i processi e pronunciò tutte le sentenze, tanto che le filze relative portano in costola l'indicazione "Cocconi" e, già negli inventari antichi, risultano intestate al giudice e non al commissario. La situazione si spiega probabilmente col fatto che il primo commissario, impegnato nell'organizzazione e nella vigilanza del territorio appena passato sotto il dominio fiorentino e affidato alla sua responsabilità, si trovò nella necessità di affidare l'attività giurisdizionale ordinaria al proprio collaboratore. Le filze degli anni successivi, intitolate direttamente al commissario, fanno fede, al contrario, di una situazione territoriale ormai stabilizzata.
L'ampiezza del Commissariato - comprendente Lucignano, Sinalunga, Torrita, Rigomagno, Scrofiano, Farnetella, Serre, Petroio, Poggio S. Cecilia, Rapolano, Trequanda, Montisi e Montefollonico - fa supporre che il commissario, per amministrare la giustizia, si spostasse da una comunità all'altra anche se la documentazione pervenuta non fa luce su questo punto. Le filze risultano comunque organizzate in fascicoli relativi ad uno specifico territorio o Comune di competenza, dal che si può desumere che le carte processuali siano state condizionate insieme solo in epoca successiva.