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Complessi archivistici

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Bagni comunali

Sede: Viareggio (Lucca)

Date di esistenza: 1805 - 1937

Intestazioni: Bagni comunali, Viareggio (Lucca), 1823 - 1849

Storia amministrativa:

Seguendo l'esempio dell'Inghilterra, l'uso popolare dei bagni di mare a scopo curativo si andò diffondendo nei primi anni dell'Ottocento. A Viareggio la pratica delle bagnature veniva già effettuata - come si rileva dai documenti di archivio - nel 1805: chiunque voleva bagnarsi in mare sceglieva quel tratto di spiaggia che più gli andava a genio, e, spesse volte nudo, si tuffava nelle acque. Tale pratica, anche se era molto comoda per i bagnanti, era tuttavia contraria alla decenza, poiché accadeva spesso che nel medesimo luogo si trovassero bagnanti di ambedue i sessi. Una notificazione del 1822 stabilì di assegnare una parte di spiaggia per i bagni delle donne ed un'altra, ben distante, per il bagno degli uomini. Sulla spiaggia, frattanto, erano sorte alcune baracche che servivano a riparare i bagnanti mentre si spogliavano, e possiamo dire che queste precarie costruzioni fatte di legname e di paglia dettero inizio ai primi "stabilimenti" balneari".

Queste baracche, certamente, non offrivano tutte le comodità richieste, e tale insufficienza venne rilevata dal Gonfaloniere, Alfonso Cittadella, che il 31 maggio 1827, propose al Ministero dell'Interno l'istituzione di un vero e proprio stabilimento balneare affinchè i bagnanti "possano ivi ritrovarvi dei comodi sufficienti onde, al coperto dalli sguardi altrui, liberamente si spoglino e si rivestano, con tutti que' riguardi che si devono alla decenza. Lo stabilimento doveva essere formato da due bagni separati, alla distanza di circa 50 braccia l'uno dall'altro, destinati rispettivamente agli uomini ed alle donne. Chi voleva servirsi di tali bagni doveva pagare una piccola tassa.

Ciascuno di questi bagni doveva avere dei piccoli camerini ed un'area sul mare, ben coperta dagli sguardi indiscreti, per fare le bagnature.

La proposta del Gonfaloniere fu approvata dal Duca, ed il 28 giugno 1827 inviò la seguente autorizzazione:

"Noi Carlo Lodovico di Borbone, Infante di Spagna, Duca di Lucca, ecc. ecc. "Visto il progetto di costruzione di uno stabilimento di Bagni di Mare presentatoci dal Gonfaloniere e Commissario della R. Marina di Viareggio, e volendo che il medesimo sia sollecitamente messo in attività, "Autorizziamo il prefato Sig. Gonfaloniere e Commissario di Viareggio a far costruire lo stabilimento de' Bagni suddetto, secondo il disegno esibito, a spese della Comunità di Viareggio, e frattanto ordiniamo al Cassiere del Nostro particolare Borsiglio Signor Pasquale Menicucci di anticipare per la esecuzione di questo lavoro la somma di scudi duecento al detto Sig. Gonfaloniere, qual somma verrà restituita in seguito al nominato sig. Menicucci dalla Cassa Comunale di Viareggio. " La Nostra Reale Intima Segreteria farà conoscere a chi si aspetta il presente Reale Ordine per la sua esecuzione.

"Dato a Marlia questo giorno 28 Giugno 1827.

CARLO LODOVICO

Qualche giorno dopo, Alfonso Cittadella pubblicò la seguente notificazione:

"In Nome, ecc. ecc. "Il Gonfaloniere della Città di Viareggio, Commissario della R. Marina; "Al seguito della Sovrana veneratissima decisione in ordine alla costruzione de' bagni di mare in questa città, e comunicata ufficialmente da S.E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Interno, con suo pregiato dispaccio di N. 2261; "Presi i dovuti concerti coll'Autorità Locale incaricati della Polizia;

"Notifica quanto appresso:

"Art. 1 - Il più sollecitamente possibile, per quanto lo permetterà lo stato del mare, saranno posti in attività sulla Spiaggia di Ponente due separati bagni di mare, uno de'quali destinato per le Donne e l'altro per gli Uomini.

"Art. 2 - Una Deputazione onoraria, composta dei Signori Giuseppe Moscheni, Francesco Pacini e Bonifazio Del Beccaro, incaricato della tenuta dei registri, sarà incaricata della sorveglianza allo stabilimento e dell'esatta osservanza del presente regolamento e dipendendo da essa gl'inservienti tutti.

"Art. 3 - La Deputazione suddetta stabilirà il metodo per la esazione della tassa, versandone ogni mese il ricavato nella Cassa Comunitativa, riceverà le domande dei concorrenti, che vorranno appaltarsi, rilasciando loro dei particolari viglietti d'ingresso nel modo che giudicherà più opportuno.

"Art. 4 - Ambedue i Bagni suddetti avranno gl'inservienti necessari per l'assistenza dovuta ai Sigg.ri bagnanti, e per la custodia della biancheria di rispettiva proprietà.

"Art. 5 - I Bagni saranno aperti tutte le mattine alle ore 8 e si chiuderanno all'un'ora precisa dopo il mezzogiorno. Si apriranno di nuovo alle ore tre pomeridiane fino ad un quarto d'ora prima dell'Ave Maria della sera.

"Art. 6 - È stabilita per ogni bagnatura una tassa di soldi 10, e si daranno inoltre degli appalti non minori di 15 bagni, alla ragione di un terzo meno della tassa stabilita, cioè per i sopradetti 15 bagni, L., e così progressivamente per un maggior numero.

"Art. 7 - I Fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, non oltrepassando l'età di anni 12 saranno esenti dal pagamento della tassa. Non sarà loro però permesso il bagnarsi se non avranno seco una persona che gli assista per la loro sicurezza, e tal persona (soggetta al pagamento della tassa) non potrà incaricarsi della sorveglianza di un numero maggiore di due ragazzi o ragazze.

"Art. 8 - È rigorosamente proibito a tutti gl'individui dell'uno e dell'altro sesso di sortire in mare dal recinto del bagno, ed i trasgressori a tal divieto non vi saranno in seguito più ricevuti, oltre l'essere denunziati al Tribunale per l'applicazione della multa a forma dell'art. 475 del Codice Penale.

"Art. 9 - Allorché il tempo contrario non permetterà che siano aperti i Bagni, la Deputazione, che dovrà deciderne, farà porre un segnale sopra i Bagni medesimi mediante una banderola di color rosso.

"Art. 10 - Per tutti quelli poi che non vorranno profittare de' Bagni suddetti, rimane in pieno vigore il disposto della notificazione governativa del dì 22 Giugno 1825, in tutte le sue parti, meno T art. 4 relativo alla sospensione della bagnatura alle ore 23, colle penali in essa stabilite.

Questo primo regolamento venne successivamente modificato con altri regolamenti suggeriti dalla Deputazione. La gestione dell'azienda balneare, che all'inizio era tenuta direttamente dal Comune, in seguito venne data in appalto. Ma con il sorgere di altri stabilimenti balneari sulla spiaggia, cominciò una sensibile concorrenza che mise in crisi l'economia dei bagni comunali, i quali, dopo la seconda metà dell'Ottocento, vissero stentatamente e con il bilancio in passivo. La situazione deficitaria convinse gli amministratori a chiudere lo stabilimento, specialmente ora che l'iniziativa privata aveva preso il sopravvento.