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Regio casino

Sede: Viareggio (Lucca)

Date di esistenza: 1827 - 1937

Intestazioni: Regio casino, Viareggio (Lucca), 1823 - 1849

Storia amministrativa:

La Duchessa di Lucca, Maria Luisa di Borbone, per fare onore a Viareggio, che nel 1820 aveva elevata al rango di città, volle stabilirvi una residenza sovrana. Fallite le pratiche per L acquisto del palazzo Montecatini, acquistò quello del Cittadella in Via Regia, per trasformarlo in reggia. Ma tale progetto non ebbe seguito, a causa della morte della Duchessa.

Carlo Lodovico, con notificazione del 20 febbraio 1827, faceva dono del palazzo al Comune, perchè con esso costruisse una chiesa ed un convento, ma avendo a questo scopo già provveduto direttamente il Pontefice, con un nuovo decreto del 1834, destinava il palazzo per un casino di feste a giochi, affinchè "i forestieri che vi si portano per l'uso dei bagni abbiano un locale dove riunirsi nelle ore a questi non necessarie".

Così diceva il suddetto decreto, emanato il 16 gennaio 1834:

"Noi Carlo Lodovico di Borbone, Infante di Spagna, Duca di Lucca, ecc. ecc. "Vista la memoria presentataci dal Governatore di Viareggio tendente a ridurre una parte del palazzo di Nostra proprietà da Noi donato al Comune ad uso di Casino, onde i Forestieri che vi si portano per l'uso dei bagni abbiano un locale dove riunirsi nelle ore a questi non necessarie.

"Considerando il vantaggio che tal provvedimento recherà non solo alla Comune, ma anche allo Stato per il concorso maggiore dei medesimi forestieri;

"Volendo dare a quella Città una nuova prova della nostra affezione;

"Provveduto già con breve Pontificio per i fondi necessari alla costruzione della Chiesa e del Convento, per cui si rende frustanea la concessione da noi fatta alla già detta Comune del Nostro Palazzo, accordata al solo oggetto di costruirvi la fabbrica suddetta;

"Abbiamo decretato e decretiamo:

"Art. 1 - Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri e interni è incaricato di commettere colla maggiore sollecitudine al nostro agente Regio in Roma di trattare sulla concessione da noi fatta alla Comune di Viareggio del Nostro Palazzo per costruirvi la Chiesa e Convento di cui sopra, oggi resa inutile per i fondi già destinati a tale oggetto dal Breve Pontificio, onde ottenere dalla Santa Sede la liberazione del suddetto fondo, ceduto come sopra, per lo indicato oggetto, perché possa ridursi a quell'uso che a Noi piacerà.

"Art. 2 - Approviamo in tutte le sue parti il Progetto e Disegno presentatoci dal Governatore di Viareggio per la costruzione di un Casino, colla facoltà di poter fare qualche piccolo cambiamento, creduto vantaggioso alla fabbrica, e lo autorizziamo a far eseguire tutti i lavori necessari per la somma di L. Diecimila prevalendosi in quanto il muramento dell'opera dell'architetto Bernardo Giacometti e del Capo Maestro Frediano Lippi; per tutti gl'altri lavori poi degli artigiani di Viareggio, ripartendo il già detto lavoro fra gl'artisti più abili, con facoltà di eseguire il tutto o in cottimi, o in amministrazione, siccome meglio crederà il Governatore suddetto.

"Art. 3 - Onde il Tesoro non risenta tanto sensibilmente il peso di una tal concessione e che soltanto per una porzione contribuisca, e provveda ai fondi necessari per la costruzione della fabbrica suddetta, autorizziamo il Governatore di Viareggio (dopo ottenuta dalla S. Sede l'approvazione di cui sopra) di alienare in quel modo, che crederà più conveniente quella parte di orto addetto al Nostro Palazzo, ora diviso dalla via S. Francesco per erogarne il rinvenuto alla costruzione della medesima Fabbrica. La somma poi che si renderà indispensabile per il di più, dovrà la R. Finanza somministrarla in rate mensili, non maggiori di sei, prelevandola dall'articolo "Imprevedute" e ponendosi perciò di concerto col Governatore medesimo.

"Art. 4 - Il Governatore di Viareggio eseguiti che avrà i nostri Ordini, e compito il lavoro, presenterà al Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Interni il Bilancio colle pezze giustificative comprovanti la spesa e l'esecuzione del medesimo.

"Art. 5-1 Nostri Ministro Segretario di Stato e Direttore Generale delle Finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, della piena esecuzione del presente decreto.

Dato a Stiava li 16 gennaio 1834.

CARLO LODOVICO A. Mansi"

Nello stesso anno il Duca promulgava il regolamento del R. Casino, redatto nei seguenti articoli:

"Art. 1 - L'Amministrazione, la vigilanza e polizia del Casino di Viareggio, che è posta sotto la direzione del Governatore, sono attribuiti alla Commissione sopra i bagni marittimi, che viene aumentata di due individui nelle persone dei Signori Giacomo Belluomini e Bernardo Barsi, il quale eserciterà le funzioni di Cassiere.

"Art. 2 - La Commissione dirigerà ed inizierà la contabilità dei prodotti dell'amministrazione, non meno che le spese relative, procurando che tanto per le prime che per le seconde si proceda col mezzo di ordini regolari, registrati preventivamente in un libro di entrata e spesa a cura del facente funzione di Segretario.

"Art. 3 - Essa proporrà all'approvazione del Direttore la nomina degli inservienti necessari, adotterà le convenienti disposizioni per prevenire disordini, richiamerà all'ordine quegli inservienti che avessero mancato al proprio dovere, e potrà sospendere i recidivi, facendone pronto rapporto al Direttore.

"Art. 4 - I Membri della Commissione presiederanno a turno al Casino, specialmente pel buon ordine dei giuochi, invigileranno gli inservienti e riceveranno nei congrui casi i loro reclami portandogli a cognizione della Commissione per le convenienti determinazioni, dando però nei casi urgenti le disposizioni opportune, collo obbligo di farne rapporto alla Commissione.

"Art. 5 - Il Casino starà aperto ordinariamente durante il tempo dei bagni di mare, cioè dal Io Giugno a tutto il mese di settembre dal mezzogiorno alle 4 pomeridiane e dalle ore 9 pomeridiane sino all'un'ora dopo la mezzanotte. Sarà aperto nel rimanente dell'anno allorquando la Commissione lo crederà opportuno e specialmente nel Carnevale. Ciò nonostante la Commissione è autorizzata a fare in quanto alle ore quei cambiamenti che saranno suggeriti dalle circostanze.

"Art. 6 - La Commissione ammetterà al Casino quei soggetti nazionali di ambedue i tipi che ne faranno l'istanza. Fidi uomini pagheranno la tassa di lire 5 anticipatamente. I forestieri vi saranno ammessi mediante invito da trasmettersi loro dal Presidente della Commissione previ però i necessari concerti col Commissario giusdicente, ed in sua assenza o impedimento col Tenente dei RR. Carabinieri.

"Art. 7 - Fatte le persone ammesse al Casino ad esclusione dei militari non aventi il grado di ufficiale, dei bottegai, mestieranti e persone di servizio che non sono ammessi, dovranno intervenirvi decentemente vestiti e nelle ore stabilite e potranno giuocare a tutti i giuochi permessi e colle prescrizioni e discipline che saranno determinate dalla Commissione.

"Art. 8 - In occasione di feste da ballo o altri divertimenti la Commissione potrà oltre gli intervenienti invitare tutte quelle persone che crederà ammettere a tali feste.

"Art. 9 - Le disposizioni del R.D. del 12 Aprile 1825 relative alla qualità dei giuochi, tassa delle carte, biliardo e polizia del Casino dei Bagni termali sono applicate a quello di Viareggio. - L'ammontare delle dette tasse dovrà essere estensibile a tutti in una tabella che a quest'effetto sarà collocata nelle stanze da giuoco.

"Art. 10 - Vi saranno al Casino due inservienti collo stipendio che verrà loro assegnato dal Direttore sulla proposizione della Commissione, e colle attribuzioni risultanti dal presente Regolamento.

"Art. 11 - Il primo inserviente dovrà invigilare alla proprietà del Casino, tenerlo aperto nelle ore preferite e decentemente illuminato in tempo di notte.

Esso è inoltre incaricato di ricevere le tasse dei giuochi a forma della tariffa, segnandoli sopra un registro che terrà a quest'uopo, e secondo gli ordini della Commissione pagherà il prodotto al Cassiere a seguito di ordini a ricevere firmato dal Presidente e registrato dal Segretario.

"Art. 12 - Il registro a cura del primo inserviente dovrà indicare giorno per giorno il nome e cognome degli intervenuti che hanno giuocato, e le tasse percette, distinguendo la classe del giuoco a cui appartengono.

"Art. 13 - Il secondo inserviente sarà particolarmente incaricato del giuoco del biliardo e dipenderà dagli ordini del primo inserviente, il quale potrà destinarlo ad altre incombenze, quando manchino i giuocatori di biliardo.

"Art. 14 - Qualora fossero insorte delle contestazioni al giuoco, uno degli inservienti ne preverrà prontamente il Deputato di turno per i necessari provvedimenti.

"Art. 15 - Il Deputato di turno è incaricato di fare tutte le inspezioni che reputerà opportune sul registro di cui all'art. 11 onde promuovere le necessarie previdenze sulla tenuta del medesimo.

"Art. 16 - Al termine di ciaschedun anno il cassiere deve presentare il suo rendiconto alla Commissione, la quale dopo averlo discusso ed avere verificato la legalità dei documenti giustificativi la entrata e la spesa, lo rimette al Direttore, e da questo colle convenienti informazioni verrà rimesso all'approvazione del Ministero dell'Interno.

Lucca, 2 luglio 1834.

A questo regolamento ne seguirono molti altri negli anni successivi.

Il Regio Casino venne chiuso e soppresso con decreto prefettizio del 17 dicembre 1937, dopo che venne accertato che nelle sale veniva praticato il gioco d'azzardo "con danno morale, familiare e sociale e, conseguentemente, all'ordine nazionale dello Stato".