Sede: Viareggio (Lucca)
Date di esistenza: 1815 - 1818Intestazioni: Cancelliere del distretto, Viareggio (Lucca), 1815 - 1818
Storia amministrativa:
Crollato l'impero napoleonico, anche il Principato di Lucca seguì, inevitabilmente la stessa sorte. Il 14 marzo 1814, la principessa Elisa Baciocchi fu costretta ad abbandonare Lucca, che venne occupata dalle truppe napoletane di Gioacchino Murat staccatosi da Napoleone, con la speranza che gli alleati lo conservassero al trono di Napoli.
Dal 14 marzo, lo Stato di Lucca fu retto da un governo provvisorio, formato dagli stessi ministri in carica durante il Principato, ma il 7 aprile, si ebbe un nuovo governo denominato "Amministrazione Superiore provvisoria dello Stato di Lucca", e le probabilità per l'instaurazione e stabilizzazione di un governo murattiano andarono dileguandosi. Parve, anzi, che non fosse del tutto esclusa la possibilità di un ritorno della Baciocchi, ma si ebbero manifestazioni popolari così violente contro tutto ciò che vi fosse di napoleonico, alle quali parteciparono anche i militari, da escludere definitavamente quella probabilità. Sotto la presidenza dell'arcivescovo Filippo Sardi, si riunì allora il Senato e si nominò una "Commissione Provvisoria di Governo", composta da nove cittadini, tutti favorevoli al ripristino dell'antico governo repubblicano.Il 5 maggio 1814, nello stesso giorno in cui le milizie napoletane lasciavano Lucca, entrava nella città "in nome dell'Imperatore d'Austria ed in nome delle Alte Potenze Alleate..." il generale conte Antonio Starhemberg, che, dapprincipio, lasciò sussistere la "Commissione Provvisoria" e fece funzionare il Senato "in nome di Dio e delle Potenze Alleate", limitandosi a porre il visto ai decreti.
Il conte di Starhemberg, il cui governo fu abbastanza mite e saggio, venne sostituito, il Io marzo 1815, (si dice, per alleviare le spese) dal tenente colonnello Giuseppe Werklein, assolutista convinto e tenace, che abolì il Senato ed avocò a sé il potere legislativo. Il suo governo durò oltre ogni previsione, perché la sistemazione di Lucca si trascinò laboriosamente fino al 10 giugno 1817, data del trattato di Vienna, in cui era stabilito che lo Stato lucchese sarebbe passato sotto la sovranità dei Borboni. Il Werklein lasciò la carica il 22 novembre 1817.
Il 4 ottobre 1815, il territorio lucchese venne diviso amministrativamente in 18 Comunità, ripartite in 10 Cancellerie distrettuali. Viareggio, divenuta sede di Distretto e Cancelleria di prima classe, comprendeva nella sua giurisdizione anche il Comune di Camaiore. La Comunità di Viareggio era governata da un Gonfaloniere e da quattro Priori, mentre il consiglio municipale era formato da 12 membri.
A capo della Cancelleria fu assegnato un Cancelliere distrettuale, coadiuvato dal un Vice-Cancelliere e da due commessi. Come stabilito dal decreto del 4 ottobre 1815, le attribuzioni del Cancelliere di Distretto erano le seguenti:
"Art. 53 - I Cancellieri comunitativi sono principalmente incaricati di vigilare alla conservazione ed "accrescimento dei patrimoni delle Comunità loro affidate e di dirigere e sorvegliare l'amministrazione delle medesime.
"Art. 54 - Essi sono tenuti ad assistere personalmente, o col mezzo dei loro vice-cancellieri, a tutte le adunanze sì ordinarie che straordinarie de' Magistrati e Consigli compresi nella rispettiva giurisdizione e devono segnare tutti gli atti.
"Art. 55 - Essi emettono tutti i mandati di pagamento al seguito delle deliberazioni del Magistrato, di cui devono indicare la data e il numero del mandato medesimo.
"Art. 56 - Il Cancellieri sono gli organi per i quali il Governo e le pubbliche Autorità diramano i loro ordini.
I medesimi corrispondono per conseguenza con i rispettivi Delegati e colle altre Autorità governative.
"Art. 57 - I Cancellieri comunitativi procedono, in tempo debito, ed in conformità dei regolamenti, agli affitti dei beni, proventi ed altri rientri delle Comunità, salva l'approvazione di cui all'art. 28 (cioè l'approvazione da parte del Magistrato comunitativo - n.d.r.).
"Art. 58 - Essi formano i ruoli di detti proventi ed affitti, non meno che di tutti gli altri redditi patrimoniali, e gli rimettono agli Esattori respettivi.
"Art. 59 - I Cancellieri tengono in deposito e custodiscono i libri e documenti spettanti alle Comunità o alle Sezioni riunite nelle medesime e che dipendono dalla respettiva Cancelleria.
"Art. 60 - I Cancellieri comunitativi compilano e segnano i processi verbali di concessioni, vendite e allivellazioni dei beni comunitativi, in conformità dei regolamenti, e dopo che queste siano approvate da Governo.
"Art. 61 - I Cancellieri tengono il repertorio di tutti gli atti da loro compilati e adempiono ai doveri ingiunti ai segretari delle amministrazioni pubbliche dal decreto dei 22 Decembre 1810, modificato dai Nostro Decreto dei 20 marzo decorso.
I repertorj di tali atti saranno vidimati e contrassegnati dal respettivo Gonfaloniere o da uno dei Priori.
"Art. 62 - I Cancellieri dovranno dirigere e tenere la scrittura e i registri di tutta l'azienda comunale, ivi compresa quella delle sezioni riunite nelle medesima, come pure quella dei capitali repartiti.
"Art. 63 - Cancellieri comunitativi dovranno fare ogni anno coll'assistenza dei rappresentanti locali la visita dei confini dei beni stabili, fondi e terreni della Comunità, e quando ravvisino qualche innovazione, o usurpazione dovranno dame parte alle Autorità competenti.
"Art. 64 - Inoltre i Cancellieri dovranno vigilare perché non siano commessi danni o usurpazioni alle strade comunali, e dopo verificati tali danni o usurpazioni per via stragiudiziale dovranno avvertire all'amichevole il dannatore a rimettere entro un discreto termine la strada al primiero stato, e quando ciò non venga eseguito, dovranno dare le denunzie e prendere la misure prescritte dai regolamenti veglianti sulla materia, e specialmente quello dei 25 Aprile 1815.
"Art. 65 - Sarà cura dei Cancellieri comunitativi di formare in ciascun anno il bilancio di previdenza delle rispettive Comunità, e di sottoporlo all'approvazione del Magistrato, in conformità dell'art. 27.
"Art. 66 - I Cancellieri Comunitativi avranno anche la vigilanza per la conservazione dei palazzi di giustizia, e terranno esatto inventario della mobilia in essi esistente, procurando che abbiano luogo di mano in mano le relative consegne della medesima.
"Art. 67 - È ingiunto ai Cancellieri l'obbligo di vigilare per l'esatta e precisa osservanza dei regolamenti sul sistema dei pesi e misure.
"Art. 68 - I Cancellieri avranno la fede pubblica per tutti i processi verbali o atti che saranno dai medesimi redatti, a seconda delle veglianti leggi e regolamenti, in tutti gli affitti, appalti o altre aggiudicazioni che riguardano l'interesse delle rispettive Comunità.
"Artt. 69 - 70 - 71 - omissis.
"Art. 72 - I Cancellieri formeranno i Ruoli dei contribuenti e respettive loro quote
e gli rimetteranno al respettivo Esattore, ponendo in calce dei medesimi il processo
verbale della consegna.
II processo verbale sarà firmato ancora dal
Gonfaloniere, ed in questa guisa i ruoli saranno esecutori senza bisogno di altre
formalità."
Il Governatore Werklein, infine, il 4 novembre 1815, decretò le istruzioni per i Cancellieri che, in pratica, divennero i diretti rappresentanti del Governo nei Comuni da loro amministrati: in esse si legge che i Cancellieri avevano le attribuzioni di custodi delle leggi e degli ordini riguardanti le Comunità, di direttori dell'azienda delle Comunità e dei patrimoni comunitativi, di esecutori degli ordini dei Tribunali e Magistrati superiori, dei Ministri e Delegati del Governo, di attuari delle Comunità e dei patrimoni comunitativi, di archivisti, di ministri e suddelegati del Governo negli affari pubblici locali, di consultori dei Magistrati comunitativi.
Complessi archivistici prodotti:
Cancelliere del distretto di Viareggio, 1815 -
1818
(fondo, conservato in Comune di Viareggio. Archivio e centro documentario storico "Francesco
Bergamini")