Sede: Uzzano (Pistoia)
Date di esistenza: 1937 - 1979Intestazioni: Comitato comunale dell'Opera nazionale maternità e infanzia, Uzzano (Pistoia), 1925 - 1975
Storia amministrativa:
L'Opera nazionale protezione maternità e infanzia (O.N.P.M.I., poi
O.N.M.I.) fu istituita come ente morale parastatale, con sede in Roma, con la legge 10
dicembre 1925, n. 2277, poi integrata dal R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904, subendo
modificazioni sostanziali con la legge del 26 agosto 1950, n. 860, e con il regolamento
del 21 maggio 1954, n. 568. Le sue finalità principali erano la protezione e
l'assistenza, sanitaria e sociale, della maternità e dell'infanzia, «delle gestanti e
delle madri bisognose o abbandonate; dei bambini lattanti e divezzi sino al quinto anno,
appartenenti a famiglie bisognose, dei fanciulli fisicamente o psichicamente anormali, e
dei minori materialmente o moralmente abbandonati, traviati o delinquenti, sino all'età
di anni diciotto, compiuti». Rientravano inoltre fra le funzioni dell'O.N.M.I. la
diffusione di norme e metodi scientifici di igiene prenatale e infantile,
l'organizzazione della profilassi antitubercolare e la lotta contro le malattie
infantili, l'erogazione di sussidi a minori illegittimi sia riconosciuti che non
riconosciuti, il conferimento di premi di nuzialità e di buon allevamento della prole ed
il finanziamento ed il funzionamento di consultori. Organi esecutivi dell'opera erano le
federazioni e i patronati. I comitati di patronato, istituiti in ogni comune dalla legge
del 1925, avevano sede presso locali forniti ed arredati dagli stessi comuni e si
avvalevano della collaborazione gratuita di impiegati e segretari comunali.
Al
comitato era attribuito dalla legge il compito di organizzare e attuare l'assistenza
della maternità con ambulatori specializzati, adoperandosi perché le madri allattassero
i loro figli e perché questi fossero sorvegliati e curati nel periodo dell'allattamento
e dopo lo svezzamento, anche con l'aiuto di infermiere retribuite dall'opera nazionale e
da visitatrici volontarie. Inoltre era compito del comitato esercitare una vigilanza
igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori
della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici o istituti pubblici o privati di
assistenza e beneficenza e provvedere all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e
all'educazione dei fanciulli abbandonati; curare l'assistenza e la protezione dei minori
anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in
concorso con le congregazioni di carità, le attribuzioni previste dall'art. 8 della
legge 17 luglio 1890, n. 6972; vigilare sugli adolescenti, denunciando all'autorità
giudiziaria fatti che potessero importare la perdita della patria potestà, della tutela
legale e della qualità di tutore e curare la legale rappresentanza dei minorenni;
denunciare fatti in contrasto con la legge sul lavoro dei fanciulli e con altre
disposizioni emanate a loro tutela; assumere le iniziative necessarie per la protezione
e l'assistenza della maternità e infanzia nei singoli comuni e promuovere presso i
prefetti i provvedimenti di cui all'art. 27 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 (R.D. n.
2316/1934, art. 13).
A norma della legge del 1925 il comitato di patronato per la
protezione della maternità e dell'infanzia era composto da membri di diritto e da membri
scelti, dal presidente della federazione provinciale, tra persone di indiscussa probità
ed esperte in materia di assistenza materna ed infantile. Secondo il dettato del R.D. n.
2316/1934 erano patroni di diritto: il segretario del fascio di combattimento o un suo
delegato, un magistrato o un conciliatore designati dal presidente del tribunale,
l'ufficiale sanitario del comune, il presidente della congregazione di carità, il
direttore didattico o un maestro, un sacerdote avente cura delle anime e designato dal
prefetto ed infine la segretaria del fascio femminile. Il podestà o suo delegato era di
diritto presidente del comitato di patronato; per assenze o impedimenti veniva
sostituito dalla segretaria del fascio femminile.
La legge 1° dicembre 1966, n.
1081, dettava nuove norme per l'ordinamento dell'Opera a livello nazionale, provinciale
e locale e mutava la denominazione del "Comitato di patronato" in "Comitato comunale".
L'art. 3 prevedeva una diversa composizione di detto organo locale: esso era composto
infatti dal sindaco o da un consigliere comunale, da lui delegato, con l'incarico di
presidente; da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, designati dal
consiglio comunale; da due membri designati dalla federazione provinciale; da due membri
designati dal consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali, di cui uno
espresso dalla minoranza; dal presidente dell'Ente comunale di assistenza;
dall'ufficiale sanitario o, in mancanza, da un medico condotto designato dal sindaco; da
un ispettore scolastico o un direttore didattico o un insegnante elementare designato
dal provveditore agli studi; dal presidente del patronato scolastico; da un sacerdote
designato dall'ordinario diocesano competente per territorio; da un medico esperto in
materia di assistenza nominato dal medico provinciale. Le funzioni di segretario erano
esercitate da un impiegato del comune. Il comitato comunale era nominato dal presidente
della federazione provinciale; i membri duravano in carica per cinque anni e potevano
essere riconfermati. Il comitato comunale nominava un vicepresidente scelto tra i
consiglieri comunali membri del comitato stesso o tra i membri designati dal consiglio
comunale.
La legge 23 dicembre 1975, n. 698, scioglieva e trasferiva le funzioni
dell'opera nazionale e dei patronati alle regioni, compresi i poteri di vigilanza e di
controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione
della maternità e dell'infanzia. A norma dell'art. 10 il fondo destinato all'opera
nazionale e ai suoi organi locali veniva ripartito tra le regioni a statuto ordinario e
a statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano. Le regioni dovevano
assegnare alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad
essi attribuite.
La medesima legge disponeva che restassero attribuite allo stato e
venissero esercitate dal ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale
già esercitate dall'O.N.M.I.
Complessi archivistici prodotti:
Comitato comunale dell'Opera nazionale maternità e infanzia, 1935 - 1964
(fondo, conservato in Comune di Uzzano. Archivio storico)