Sede: Uzzano (Pistoia)
Date di esistenza: 1937 - 1979Intestazioni: Ente comunale di assistenza, Uzzano (Pistoia), 1937 - 1979
Storia amministrativa:
L'Ente comunale di assistenza (E.C.A.) venne istituito in ogni comune
del regno, come ente morale con personalità giuridica pubblica, a seguito della legge
del 3 giugno 1937, n. 847.
Tale legge prevedeva che ciascun ente fosse tenuto ad
operare a favore degli individui e delle famiglie in condizioni di particolare
necessità, nell'intento di elevare l'attività dal piano della mera beneficenza
elemosiniera a quello più moderno dell'assistenza e di concentrare, dal punto di vista
organizzativo e funzionale, i diversi istituti sorti fino ad allora con analoghe
finalità. All'entrata in vigore della legge, il 1° luglio 1937, le Congregazioni di
carità vennero soppresse e sostituite dall'E.C.A. in ogni disposizione legislativa e
regolamentare ed in qualsiasi convenzione.
L'ente subentrò altresì nel patrimonio,
nelle attività e nell'amministrazione di tutte le istituzioni pubbliche presenti nel
comune per l'assistenza generica immediata e temporanea (piccoli sussidi, razioni di
vitto, ricoveri notturni). Poiché in precedenza tali istituzioni, pur essendo
concentrate nelle Congregazioni di carità, avevano mantenuto patrimoni distinti, nella
previsione normativa del 1937 si stabilì che esse dovessero fondersi nell'E.C.A., con
estinzione della personalità giuridica e riunione dei patrimoni.
La stessa
previsione normativa del 1937 disponeva, al contrario, il distacco dall'E.C.A. e la
piena autonomia di tutti gli enti con scopi specifici e diversi dall'assistenza
generica, immediata e temporanea quali ospedali, ricoveri di vecchi e inabili,
orfanotrofi ecc.
Finalità principali dell'E.C.A. erano l'assistenza alle persone e
alle famiglie in condizioni disagiate. L'E.C.A. provvedeva al ricovero di fanciulli
abbandonati e vecchi senza tetto, collocandoli presso istituti; assisteva gli inabili al
lavoro, gli indigenti e i disoccupati. L'assistenza si protraeva durante tutto l'anno ed
era effettuata generalmente con viveri in natura. Erano previsti anche sussidi
straordinari destinati al pagamento delle pigioni di casa, delle cure termali ed altro,
il tutto nei casi di provata indigenza. Nei periodi bellici erano assistiti gli
sfollati, i sinistrati, le famiglie dei connazionali rimpatriati prive di congiunti
idonei al lavoro; le famiglie dei militari alle armi; quelle dei caduti, dispersi e
ammalati.
L'E.C.A. provvedeva al raggiungimento di tali finalità non solo con le
rendite del proprio patrimonio, ma anche con quelli delle istituzioni pubbliche
ricadenti sotto la sua amministrazione, nonché con i fondi stanziati annualmente dal
ministero dell'interno, con le elargizioni della provincia, del comune e di altri enti
pubblici e privati e su entrate ordinarie quali addizionali sopra vari tributi erariali
e locali.
L'amministrazione dell'E.C.A. venne affidata inizialmente ad un organo
collegiale, detto comitato, presieduto dal podestà e nominato per un parte dal prefetto
e per l'altra dalle associazioni fasciste. In seguito al D.L. 14 aprile 1944, n. 125, la
nomina dei membri del comitato passò alla giunta municipale (poi sostituita dal
consiglio comunale con D.L. 7 gennaio 1946). In base allo steso decreto spettava al
comitato, nella sua prima riunione, eleggere il presidente.
Circa le adunanze e le
deliberazioni, la legge del 1937 non apportava cambiamenti rispetto alla legge 17 luglio
1890, n. 6972, con cui erano state istituite le Congregazioni di carità ed al relativo
regolamento amministrativo del 1891. Ugualmente rimasero immutate le disposizioni circa
l'ufficio e gli impiegati dell'ente: l'E.C.A. poteva avere un proprio personale ed un
proprio ufficio, se i mezzi e l'attività lo permettevano, altrimenti si avvaleva della
sede municipale e degli impiegati del comune. La relativa indipendenza dell'E.C.A. non
escludeva che venissero esercitati controlli sull'attività dei suoi organi. Già la legge
del 1890 attribuiva al ministro dell'Interno un potere di alta sorveglianza sulla
pubblica beneficenza. Con la riforma del 1923 (R.D. 30 dicembre, n. 2841) era stato
riconosciuto allo stesso ministro il diritto di intervenire in tutti i giudizi della
pubblica beneficenza, diritto trasferito poi al prefetto, ai sensi del D.P.R. 19 agosto
1954, n. 968, come conseguenza del decentramento dei servizi del ministero dell'Interno.
Con D.L.L. 22 marzo 1945, n. 173, vennero istituiti i comitati provinciali di
assistenza e beneficenza che, oltre ad altri compiti specifici, erano tenuti a vigilare
sulla gestione degli Enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge del 1890.
A seguito
del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, tutte le funzioni amministrative esercitate dagli
organi centrali e periferici dello stato in materia di beneficenza pubblica furono
trasferite, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario. Con D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, le attribuzioni degli Enti comunali di assistenza, nonché i
rapporti patrimoniali ed il personale, vennero trasferiti ai rispettivi comuni.
L'Ente comunale di assistenza di Uzzano risulta soppresso con deliberazione del
Consiglio comunale del 14 luglio 1979.
Complessi archivistici prodotti:
Ente comunale di assistenza, 1931 - 1979
(fondo, conservato in Comune di Uzzano. Archivio storico)