Sede: Signa (Firenze)
Date di esistenza: 1894 - 1948 1Intestazioni: Congregazione di Carità di Signa, Signa (Firenze), 1894 - 1948
Storia amministrativa:
La legge n. 753 del 3 agosto 1862 relativa all'amministrazione delle
Opere Pie istituì presso ogni Comune una Congregazione di Carità allo scopo di
amministrare i beni destinati a beneficio dei poveri. Nel regolamento d'esecuzione della
legge si prevedeva inoltre che dette Congregazioni amministrassero direttamente le Opere
Pie loro affidate in gestione dai Consigli comunali.
Successivamente, con la legge
n. 6972, serie III, del 17 luglio 1890 relativa alle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza, furono ulteriormente precisate finalità e organizzazione delle
Congregazioni: "a) prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità quanto di
malattia; b) procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione,
arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico. (Art.
1)".
La legge precisa ruoli e compiti degli amministratori: la Congregazione è
composta da un Presidente e da un numero di membri variabile da quattro a dodici in
relazione alla popolazione del Comune, tutti eletti dal Consiglio Comunale, del quale
non più della metà dei membri della Congregazione deve fare parte. Il Presidente dura in
carica per quattro anni, mentre i membri sono rinnovati per un quarto ogni anno e non
possono essere rieletti senza soluzione di continuità, salvo esplicite disposizioni
degli Statuti.
Relativamente all'amministrazione e alla contabilità, è prevista la
tenuta di un inventario dei beni mobili e immobili, oltre allo stato dei diritti, pesi e
obbligazioni coi relativi titoli. Ogni anno si devono redigere bilancio preventivo,
conto consuntivo e relazione sul risultato morale della gestione. Gli amministratori
rispondono personalmente dei danni economici provocati dall'inosservanza della legge,
degli statuti e dei regolamenti. Le deliberazioni devono essere prese con l'intervento
della metà più uno dei membri, e a maggioranza assoluta.
Sono soggetti
all'approvazione della Giunta provinciale bilanci preventivi, conti consuntivi, conti
dei tesorieri ed esattori, contratti di acquisto e alienazione di beni immobili,
accettazione o rifiuto di lasciti e doni, locazioni e conduzioni ultranovennali,
deliberazioni relative al patrimonio, al personale, alla gestione contabile, ai
provvedimenti giudiziari, modifiche agli Statuti.
Il Governo esercita la propria
sorveglianza tramite un consigliere nominato dal Prefetto. In caso di scioglimento del
Consiglio d'amministrazione della Congregazione di Carità, la gestione temporanea spetta
di diritto alla Giunta Municipale.
Vengono concentrate nella Congregazione di
Carità le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel Comune che non abbiano una
rendita superiore a £ 5000, oppure di uno o più Comuni che insieme riuniti abbiano meno
di diecimila abitanti; in quest'ultimo caso il concentramento ha luogo nella
Congregazione del Comune dove l'istituzione ha la sua sede principale. Quando tale
concentramento non avvenga, le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere
comunque riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni, secondo raffiniti
dello scopo. L'art. 61 tuttavia precisa che le istituzioni pubbliche di beneficenza
concentrate nella Congregazione di Carità o riunite in gruppi mantengono separati i
patrimoni e continuano a erogare le rendite in conformità dei rispettivi statuti, a
beneficio di coloro ai quali erano destinate; tale separazione deve risultare negli
inventari, nei bilanci e nei conti. Rimane salva la possibilità di costituire consorzi
fra le istituzioni di una stessa provincia.
Il regolamento di applicazione della
legge precisava che le Congregazioni dovevano avere un proprio archivio, in cui
conservare, oltre agli atti generali, il registro
protocollo della corrispondenza con la relativa rubrica alfabetica per materia e il
registro cronologico delle deliberazioni.
Si provvide alla
riforma della legge del 1890 con il R.D. 26 aprile 1923, n. 976, che dichiarava sciolte
le Amministrazioni delle Congregazioni di Carità e di tutte le istituzioni pubbliche di
beneficenza esistenti in uno stesso Comune e ne affidò la gestione a speciali commissari
o commissioni, e con il successivo R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza vennero divise in due classi: alla prima
appartenevano quelle che operavano a favore dei poveri esistenti nel territorio
nazionale e quelle che avevano un'entrata patrimoniale effettiva superiore a £ 50.000;
tutte le altre appartenevano alla II classe.
Nel 1937, con la legge n. 847 del 3
giugno, le Congregazioni furono soppresse e al loro posto vennero istituiti in ogni
Comune gli Enti Comunali di Assistenza con lo scopo assistenza generica e temporanea ai
bisognosi.
Soggetti produttori collegati:
Ente comunale di assistenza di Signa, Signa
(Firenze), 1931 - 1982
(successore)
Complessi archivistici prodotti:
Congregazione di carità di Signa, 1894 -
1948
(fondo, conservato in Comune di Signa. Archivio storico)