Sede: Buggiano (Pistoia)
Date di esistenza: 1865 -Intestazioni: Comune di Buggiano, Buggiano (Pistoia), 1865 -
Storia amministrativa:
Con la Legge per l'unificazione
amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865, n. 2248
l'ordinamento del regno sabaudo, disciplinato dalla legge del 23 ottobre 1859 (legge
Rattazzi), venne esteso a tutto il territorio nazionale, con l'esclusione delle province
ancora appartenenti allo stato pontificio.
La legge Rattazzi, dopo aver disposto la
divisione del regno in province, circondari, mandamenti e comuni, disciplinava il
funzionamento dei comuni stessi.
A norma delle disposizioni del capo I, ciascun
comune era dotato di un consiglio comunale, elettivo, e di una giunta comunale, espressa
dal consiglio e presieduta dal sindaco. Il numero dei membri del consiglio e della
giunta era variabile e dipendeva dal numero degli abitanti del comune stesso.
Il
capo II disciplinava il sistema elettorale fissando diritti e limiti dell'elettorato
attivo e passivo per la costituzione del consiglio comunale: vi partecipavano coloro che
pagavano contribuzioni dirette di entità determinate in base al numero di abitanti; ne
erano esclusi analfabeti, donne, interdetti e soggetti condannati a pene correzionali.
Il capo III definiva le competenze del consiglio comunale, cui spettavano
l'elezione dei membri della giunta municipale, la revisione delle liste elettorali,
l'esame e approvazione del bilancio comunale, la nomina dei revisori dei conti, la
sorveglianza e il controllo contabile sugli stabilimenti di carità e beneficenza. Il
consiglio deliberava inoltre sul numero e sullo stipendio degli impiegati comunali
(compreso il personale scolastico, sanitario ed ecclesiastico); sui contratti; sull'uso
e la destinazione dei beni comunali; e sull'appalto delle opere pubbliche.
Nel capo
IV erano fissate funzioni e competenze della giunta municipale, eletta, per la durata di
un anno, dal consiglio comunale fra i propri membri. La giunta, cui spettava
l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio, nominava il personale del comune;
formava il bilancio; predisponeva i regolamenti; vigilava sull'ornato cittadino e sulla
polizia locale. Spettavano inoltre alla giunta l'esecuzione delle operazioni censuarie;
il rilascio degli atti anagrafici; il controllo sulle operazioni di leva e l'esecuzione
degli atti conservativi dei diritti del comune.
Nel capo V erano stabilite le
modalità di nomina e le funzioni del sindaco, in carica per tre anni, che rivestiva la
doppia funzione di ufficiale del governo e di capo dell'amministrazione comunale. Come
ufficiale del governo, nominato direttamente dal re, era incaricato della pubblicazione
delle leggi e degli ordini governativi; della tenuta dei registri di stato civile; di
riferire all'intendente, ufficiale governativo preposto alla provincia, poi sostituito
dal prefetto, sulla concessione di licenze per esercizi e stabilimenti pubblici; di
riferire alle autorità governative sull'ordine pubblico. In quanto capo
dell'amministrazione comunale presiedeva il consiglio, convocava e presiedeva la giunta
e rappresentava il comune nelle sedi giudiziarie.
Nel capo VI venivano fissati vari
obblighi in materia di amministrazione e contabilità. Si prescriveva la tenuta di
inventari aggiornati e di titoli, atti e scritture riferibili al patrimonio e alla
fiscalità.
L'entrata in vigore della legge del 20 marzo 1865 apportò poche
modifiche a quanto stabilito dalla legge Rattazzi. Le novità più significative
riguardarono i mutamenti delle circoscrizioni comunali, la distribuzione delle
competenze tra gli organi e l'elencazione più esauriente delle spese considerate
obbligatorie (vi rientravano le spese per il servizio sanitario, per opere pubbliche e
opere di difesa dell'abitato contro fiumi e torrenti, per costruzioni di porti e fari,
per costruzione di acquedotti e per la polizia locale).
La successiva legge del 30
dicembre 1888, n. 5865, con cui vennero apportate notevoli modifiche alla precedente
legislazione, costituisce l'ossatura dell'attuale ordinamento comunale. Le più
importanti innovazioni possono essere così riassunte: ogni comune deve avere un
segretario e un ufficio comunale; si dà facoltà al governo di procedere in ogni tempo
alla costituzione di nuovi comuni; si rinnova parzialmente la materia elettorale; si
affida alla magistratura la presidenza degli uffici elettorali; nei comuni con
popolazione superiore ai diecimila abitanti, il sindaco è eletto nel proprio seno dal
consiglio comunale; si prevede la rimozione, ad opera del consiglio, dei sindaci che non
adempiono a propri obblighi sostituiti, per tre mesi, da un apposito commissario; si
rendono pubbliche le sedute dei consigli; si stabilisce che i consigli possono essere
sciolti per gravi motivi di ordine pubblico o per ripetuta inosservanza degli obblighi
loro imposti per legge.
Parziali modifiche vennero apportate negli anni successivi
dalla legge 11 luglio 1894, n. 287; dalla legge 29 luglio 1896, n. 346; dalla legge 30
giugno 1912, n. 665, con cui vennero ammessi all'elettorato attivo tutti i cittadini di
sesso maschile di almeno 30 anni di età, anche se analfabeti, e quelli, tra i 21 e i 30
anni, aventi alcuni titoli di capacità o di censo.
Con la legge del 4 febbraio
1926, n. 237, nei comuni con meno di cinquemila abitanti gli organi elettivi (sindaco,
giunta, consiglio) vennero soppressi e sostituiti da una magistratura unica - il podestà
- di nomina regia ed in carica per 5 anni. L'istituto podestarile venne esteso a tutti i
comuni col R.D.L. 3 settembre 1926, n. 1910.
In seguito alla caduta del fascismo,
ed in attesa di poter tornare al sistema elettivo, l'amministrazione dei comuni venne
disciplinata dal R.D.L. 4 aprile 1944, n. 11. Tale decreto disponeva che ogni comune
fosse governato dal sindaco e da una giunta municipale, che esercitava anche le
competenze spettanti al consiglio, di nomina prefettizia.
Il D.L. 1 febbraio 1945,
n. 23 estese il diritto di voto alle donne e, successivamente, col D.L. 7 gennaio 1946,
n. 1, vennero dettate le norme per la ricostruzione delle amministrazioni comunali su
base elettiva.
Con la costituzione repubblicana, approvata con deliberazione
dell'assemblea costituente in data 22 dicembre 1947, vennero fissati i principi inerenti
il nuovo ordinamento dei comuni, delle province e delle regioni.
Complessi archivistici prodotti:
Comune di Buggiano, 1866 - 1945
(fondo, conservato in Comune di Buggiano. Biblioteca e Archivio storico)