I cancellieri ebbero, tra gli altri, anche il compito di curare la tenuta degli inventari dei beni mobili, degli arredi e delle scritture esistenti sia della cancelleria che degli uffici comunali, dei vicariati, delle podesterie e delle opere pie comprese nella loro giurisdizione. Risalgono al 1548 le disposizioni relative alla conservazione e tenuta degli archivi dei giusdicenti; il 1 luglio 1549 fu stabilito che il passaggio di consegna dell'archivio da un giusdicente al suo successore avvenisse per mezzo di un inventario1. Nel 1580 tali disposizioni furono ribadite e la redazione degli inventari fu affidata ai cancellieri del luogo o al notaio del podestà2.