Il primo statuto presente nell'archivio di Montecatini è datato 1330, il successivo è del 1554 e fu riscritto dopo che il passaggio delle truppe francesi aveva provocato la distruzione di buona parte dei documenti d'archivio. Gli altri registri degli statuti sono copie del testo del 1554, con alcune modifiche e aggiunte. I registri degli statuti di Montecatini Valdinievole sono suddivisi al loro interno in tre libri: il primo si occupa di disciplinare le questioni civili. Ad esempio per l'affidamento degli incarichi pubblici viene disposto che sei difensori e quattro capitani al governo della comunità propongano l'elezione di dieci squittinatori per la quinquennale riforma degli uffici, una volta ottenuta licenza dai Cinque del Contado e Distretto della città di Firenze. Il secondo libro disciplina la materia criminale, fornendo un'ampia casistica dei delitti che il podestà poteva trovarsi a giudicare, con relative indicazioni delle pene da assegnare. Ove un misfatto non fosse previsto dagli statuti di Montecatini, il podestà provvedeva consultando le provvisioni, capitoli e leggi della città di Firenze. Il podestà di Montecatini rispondeva per qualsiasi danno provocato da lui o da un membro della sua famiglia; egli era tenuto a consegnare all'ufficio di cancelleria ogni libro di processi, condanne, multe da lui fatte durante il suo ufficio. Nello svolgimento del suo incarico, il podestà era affiancato da un notaio "esperto e matricolato", garante della validità dei suoi atti. Il podestà di Montecatini aveva piena giurisdizioni sugli affari civili e su quelli criminali; tale potere concessogli dai capitoli e dai patti stipulati con i reggenti della città di Firenze gli permetteva di giudicare e sentenziare tutti gli eccessi, delitti e trasgressioni1. Il terzo libro prende in esame questioni riguardanti il "Danno Dato". Un campaio, cioè una guardia dei danni dati, era tenuto a giornaliere ricognizioni sul territorio comunale per raccogliere le denunce, che al suo ritorno venivano annotate dal cancelliere su di un apposito registro. Anche per il danno dato, come per il criminale, gli statuti prevedono più casi di danni arrecati, e risolti con l'assegnazione di varie pene.