Livello: serie
Estremi cronologici: 1597 - 1665Consistenza: 1 unità
Del materiale prodotto per l'amministrazione del danno dato nella comunità di Rocca d'Orcia, l'archivio comunale di Castiglione d'Orcia conserva attualmente solo un registro di Stime di danni dati, mentre la documentazione a carattere più precipuamente giudiziario, come pure i registri di accuse prodotti tra gli ultimi decenni del Cinquecento e i primi del secolo successivo dagli appaltatori del provento, è conservata nel fondo Giusdicenti dello Stato dell'Archivio di Stato di Siena
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Per quanto concerne il danno dato, lo statuto di Rocca d'Orcia del 1616 stabiliva che il Consiglio ogni sei mesi dovesse eleggere due viari e stimatori incaricati, tra l'altro, di valutare l'entità dei danni dati "da persone o da bestie". All'epoca in cui venne redatto lo statuto la comunità della Rocca aveva già adottato la prassi di appaltare la gestione del provento derivante dal danno dato
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. La nomina del campaio, incaricato di "accusare et denuntiare al'offitiale tutte quelle persone e bestie che troverà a far danno o vedrà alcuna cosa commettere contro la forma de' presenti statuti", spettava quindi all'appaltatore (o compratore) del provento; il giusdicente, ricevute le denunce (accuse) presentate dal campaio o da privati, procedeva alla citazione dell'accusato, tenuto a comparire entro tre giorni
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. D'altro canto, il privato accusatore che avesse ricevuto danno era tenuto a far stimare il danno stesso entro otto giorni dalla presentazione dell'accusa
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. In caso di colpevolezza, il processo si concludeva generalmente con la comminazione di una multa
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